venerdì 14/02/2025 • 14:10
Il Ministero del Lavoro, con Comunicato 13 febbraio 2025, informa circa la pubblicazione del DM 16 gennaio 2025 n. 45 che prevede l'attuazione delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore call center.
redazione Memento
L'articolo 1, comma 195, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, ha previsto il rifinanziamento dell'indennità di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese di call center, per un importo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Con il DI 16 gennaio 2025, n. 45, è stata data attuazione alla normativa sopra richiamata.
Si riepilogano, nei paragrafi seguenti, destinatari e modalità di accesso alla procedura.
Destinatari
L'indennità spetta ai lavoratori di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, ovvero i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti, appartenenti alle aziende del settore dei call center, anche in cessazione, cui è riconosciuta una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 12 mesi.
Ambito di applicazione
L'indennità può essere richiesta per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, comprendendo anche la fattispecie di aziende in cessazione di attività. Possono fare ricorso al trattamento anche le imprese che siano state ammesse ad una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell'attività. La concessione del trattamento è disposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di specifici accordi siglati in sede ministeriale.
Come proporre istanza
Per l'ammissione al trattamento l'azienda deve sottoscrivere preliminarmente un accordo presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - Divisione IV del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Successivamente, deve presentare la relativa istanza di concessione al trattamento, compilata a cura del referente aziendale secondo l'apposita modulistica alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali - Divisione III, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it entro un congruo termine (modulo istanza - modulo elenco lavoratori - modulo privacy).
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