giovedì 13/02/2025 • 13:53
Pubblicato in GU 12 febbraio 2025 n. 35 il Comunicato del Ministero del Lavoro con il DM 20 novembre 2024, che ridetermina i divisori e i coefficienti di trasformazione del montante contributivo per il calcolo delle pensioni a partire dal 1° gennaio 2025.
redazione Memento
Con la pubblicazione del DM 20 novembre 2024, il ministero del Lavoro comunica la rideterminazione dei divisori e dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, a partire dal 1° gennaio 2025, contenuti nella Tabella A dell'All. 2 L. 247/2007 e nella Tabella A L. 335/95.
Come funziona il calcolo contributivo?
Il calcolo contributivo viene effettuato sulla base dei seguenti elementi:
- montante contributivo individuale;
- coefficiente di trasformazione.
Il montante è rappresentato dalla somma delle quote di retribuzione accantonate in ciascun anno, entro un determinato limite contributivo e pensionabile (art. 2, c. 18, L. 335/95) annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Il lavoratore ed il datore di lavoro versano durante l'anno i contributi previdenziali su una certa base imponibile retributiva, sulla quale, applicando l'aliquota di computo ai fini del calcolo della pensione (33% per i lavoratori dipendenti), si determina la somma che viene conferita al montante e valutata per il calcolo (computo) della pensione.
L'anno seguente il lavoratore si vedrà accantonata un'altra quota che si aggiunge a quella dell'anno precedente, rivalutata in misura pari al tasso di capitalizzazione. Il tasso è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare (Circ. INPS 17 dicembre 1999 n. 219). La media viene calcolata dall'ISTAT con il metodo dell'interesse composto.
La rivalutazione si effettua al 31 dicembre di ogni anno sul totale delle quote accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, con esclusione quindi della quota relativa all'ultimo anno, e sugli interessi maturati in precedenza.
Il totale delle quote e degli interessi costituisce il montante contributivo individuale.
Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione e cresce con l'aumentare dell'età stessa, dal minimo di 57 anni di età al massimo di 71 (Tabella A L. 335/95).
Come cambiano i valori dal 1° gennaio 2025?
Per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2025 i divisori e i coefficienti di trasformazione da utilizzare sono i seguenti:
Età |
Divisore |
Valore % |
---|---|---|
57 |
23,789 |
4,204 |
58 |
23,213 |
4,308 |
59 |
22,631 |
4,419 |
60 |
22,044 |
4,536 |
61 |
21,453 |
4,661 |
62 |
20,857 |
4,795 |
63 |
20,258 |
4,936 |
64 |
19,656 |
5,088 |
65 |
19,049 |
5,250 |
66 |
18,441 |
5,423 |
67 |
17,831 |
5,608 |
68 |
17,218 |
5,808 |
69 |
16,600 |
6,024 |
70 |
15,980 |
6,258 |
71 |
15,360 |
6,510 |
Fonte: Com. Min. Lav. 12 febbraio 2025_GU 12 febbraio 2025 n. 35
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