sabato 15/02/2025 • 06:00
Il Tribunale di Catania ha deciso un giudizio con oggetto l'impugnazione di un provvedimento disciplinare conservativo di un istituto bancario verso un dipendente che aveva effettuato operazioni anomale sui propri rapporti bancari, stabilendo che l'articolazione della Banca e i metodi organizzativi non possono giustificare il ritardo nella contestazione.
ll Tribunale di Catania, con sentenza n. 5792 del 24 dicembre 2024, ha deciso un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento disciplinare conservativo adottato da un istituto bancario nei confronti di un dipendente che aveva effettuato operazioni anomale sui propri rapporti bancari, stabilendo che l'articolazione della Banca ed i metodi organizzativi non possono giustificare il ritardo nella contestazione se si tratta di fatti facilmente esaminabili.
Caso sottoposto al Tribunale di Catania
Un lavoratore dipendente di un istituto bancario si è reso responsabile di una serie di condotte di rilievo disciplinare tra cui il prelievo e versamento riconducibili al lavoratore personalmente ancorché questi fosse assente per malattia. Altre condotte riguardavano l'esecuzione di operazioni di versamento sui propri rapporti bancari in assenza del necessario “visto” sulle distinte da parte del responsabile. I predetti comportamenti sono stati commessi tra il giugno del 2017 ed il giugno 2018.
Gli istituti bancari sono dotati di organi interni (Internal Audit) che hanno tra i propri compiti anche quello di condurre delle indagini rispetto a condotte contrarie alle normative interne. Gli esiti delle indagini vengono trasmessi alle funzioni interne della banca deputate alla valutazione dell'eventuale rilevanza disciplinare dei fatti. Nel caso di specie, rispetto a quanto accaduto, nel marzo 2019 la Funzione Interna Audit aveva intervistato il lavoratore in ordine ai fatti sopra descritti. Tuttavia, il procedimento disciplinare, che conteneva comunque altri addebiti relativi a circostanze diverse e successive (occorse nel novembre 2019), veniva avviato con lettera di contestazione recapitata al lavoratore nell'aprile 2020. Il procedimento si concludeva poi con il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni ai sensi del CCNL Credito.
Il lavoratore decideva, dunque, di ricorrere in giudizio per l'annullamento della sanzione disciplinare e la conseguente restituzione dell'importo della trattenuta. Tra le argomentazioni spese dalla parte ricorrente vi era, tra l'altro, quella della violazione del principio di tempestività.
Principio di tempestività della contestazione disciplinare e declinazione nei contesti aziendali più strutturati.
La contestazione disciplinare deve rispettare, tra l'altro, il principio di tempestività o immediatezza in virtù del quale il datore che intende contestare una condotta illegittima posta in essere dal lavoratore deve farlo senza ritardo, nel più breve periodo di tempo possibile.
In buona sostanza In altre parole, non deve intercorrere un intervallo di tempo troppo lungo tra la commissione del fatto, o dalla scoperta dello stesso, e l'avvio del procedimento disciplinare. Tale principio è strettamente correlato alla del diritto di difesa del lavoratore posto che con una contestazione tardiva il lavoratore avrebbe, infatti, maggiori difficoltà nel ricostruire la vicenda. Inoltre, una contestazione tempestiva, tenuto conto del principio dell'affidamento del lavoratore, non potrebbe indurre nel lavoratore la convinzione che la parte datoriale abbia tacitamente deciso di rinunciare all'esercizio del potere disciplinare.
Per quanto riguarda il criterio cui occorre attenersi per la valutazione dell'osservanza del principio della tempestività della contestazione è quello della relatività o della ragionevole elasticità.
Ciò che rileva è solo il momento in cui il datore di lavoro è venuto effettivamente a piena ed adeguata conoscenza del fatto oggetto di contestazione: ed è principio vigente che la tempestività decorre dal momento della scoperta dei fatti.
Ragionando diversamente, rimarrebbero non perseguibili sul piano disciplinare, ovvero sul piano della verifica della tenuta del vincolo di fiduciarietà che caratterizza il rapporto di lavoro, comportamenti non immediatamente colti e conosciuti nella loro reale portata e, soprattutto, nella loro gravità. Conclusione incompatibile posta l'esistenza del vincolo di fiduciarietà che nell'rapporto di lavoro è un presupposto indefettibile.
In secondo luogo, occorre tener conto dei fattori oggettivi tipici del caso (cfr. ad esempio per questo criterio Cass. 6 settembre 2006, n. 19159), che inevitabilmente complica la verifica del rispetto del requisito in commento in presenza di contesti aziendali strutturati.
Infatti:
- la dimensione dell'organizzazione aziendale (Cfr. ad esempio Cass. 30 agosto 2007, n. 18288) quando si tratta di mancanze commesse da dipendente addetto ad un'unità decentrata facente parte, con centinaia di altre analoghe unità, come una Banca nazionale, comporta tempi di scoperta, di rilevazione, di valutazione più ampi;
- la complessità delle indagini per la definizione degli addebiti vista anche dalla la mancanza di un contatto diretto del lavoratore con l'organo abilitato ad esprimere la volontà sanzionatoria; presso una Banca le decisioni si formano tramite il coinvolgimento di plurime funzioni (Audit, HR, Legale, ecc.) con le peculiari tempistiche di delibera.
La giurisprudenza di legittimità sul punto è abbastanza costante. Si veda il caso di un dipendente di istituto di credito dove la Cassazione ha stabilito: “i principi della immediatezza della contestazione e della tempestività della irrogazione della misura disciplinare (…) devono essere intesi in senso relativo, nel senso che la tempestività può essere compatibile con un intervallo di tempo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, ad una adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente ed alla validità o meno delle giustificazioni da lui fornite.” (Cass. 23 aprile 2004, n. 7724).
Motivazioni del Tribunale di Catania
Il Giudice del Lavoro di Catania, con sentenza del 24 dicembre 2024, ha ritenuto tardiva l'azione aziendale, limitatamente ai fatti sopra descritti, e ciò sulla base di tre ordini di ragioni:
Di seguito uno stralcio della motivazione: “La banca ha dimostrato di esserne a conoscenza (ndr dei fatti) già nel marzo del 2019, allorquando il servizio Fraud audit procedeva ad intrattenere sui medesimi un apposito colloquio con il ricorrente (…). Non c'è stata alcuna condotta del dipendente volta a nasconderli o a renderne più difficile il loro accertamento.
La dedotta complessità degli accertamenti non è provata e risulta smentita dal tipo di infrazioni contestate, né può essere per ciò stesso suffragata dalla articolazione interna dell'istituto di credito o dagli stessi metodi organizzativi che lo stesso ha ritenuto di adottare (…) trattandosi nel caso di specie di infrazioni facilmente percepibili ed esaminabili. Certamente, non possono rilevare eventuali ritardi degli ispettori del servizio audit nel segnalare eventuali fatti disciplinarmente apprezzabili al settore competente.
Appare dunque evidente che la contestazione dei detti fatti, avvenuta solo il 31.3.2020, con missiva recapitata il 14.4.2020, risulta violare il principio di tempestività della contestazione, essendo quest'ultima avvenuta ad oltre un anno dal momento in cui è certo che la banca ne fosse a conoscenza, e non sussistendo, in favore dell'istituto di credito, alcuna oggettiva giustificazione del ritardo integrato.
Sul punto, si ritiene di condividere l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “Anche per le sanzioni conservative, il datore deve procedere alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, atteso che il ritardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e, in particolare, il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di lavoro alla condotta inadempiente (confermate le decisioni dei giudici del merito secondo cui era stato violato il principio di immediatezza e tempestività della contestazione disciplinare rispetto a fatti già noti in seguito all'audizione del lavoratore)” (Cassazione civile sez. VI, 28/01/2022, n.2654).
I fatti in scrutinio, pertanto, per i quali viene dedotto espressamente la violazione del principio di tempestività (v. motivi di ricorso), non possono essere posti a fondamento della sanzione disciplinare impugnata.
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Paolo Patrizio
- Avvocato - Professore - Università internazionale della Pace delle Nazioni UniteRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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