venerdì 07/02/2025 • 15:58
La detrazione del 19% sull'acquisto di autovetture per il trasporto disabili si calcola tenendo conto anche del valore del veicolo concesso in permuta al concessionario in occasione dell'acquisto, scomputato dal prezzo di acquisto della nuova autovettura (Ris. AE 7 febbraio 2025 n. 11).
redazione Memento
L'istante dichiara di aver acquistato nel 2023 un'autovettura per il trasporto del figlio disabile a carico e che, in tale occasione, ha venduto al concessionario un veicolo usato il cui valore, evidenziato nel contratto di ordine di acquisto dell'auto, è stato utilizzato a scomputo dell'importo dovuto per l'acquisto del nuovo veicolo che è stato saldato con bonifico bancario.
Ciò posto, l'istante chiede se, ai fini della detrazione di cui all'art. 15 c. 1 lett. c) TUIR, spettante per le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il beneficio fiscale spetta anche con riferimento al valore del veicolo concesso in permuta al concessionario in occasione dell'acquisto, scomputato dal prezzo di acquisto della nuova autovettura.
In occasione dell'acquisto del nuovo veicolo, il soggetto acquirente vende al concessionario un veicolo usato concordandone un valore e che l'importo corrispondente a tale valore sia utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo per l'acquisto del nuovo veicolo.
In tal caso, poiché il pagamento per l'acquisto del veicolo nuovo viene effettuato in parte in denaro e in parte mediante la vendita del veicolo usato, compensando, in tal modo, i reciproci rapporti di debito e credito delle parti contraenti, la spesa deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare.
Quanto al requisito della tracciabilità del pagamento e dell'esatta identificazione del suo autore, si ritiene che lo stesso sia soddisfatto qualora il beneficiario della detrazione sia in possesso di idonea documentazione dalla quale risulti il soggetto acquirente (che sostiene la spesa), il prezzo di acquisto del veicolo nuovo nonché il valore dell'autovettura usata venduta al concessionario utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo (come, ad esempio, il contratto di acquisto del nuovo veicolo, l'atto di vendita del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che riporti anche il valore compensato).
Qualora sia in possesso della documentazione, l'acquirente potrà fruire della detrazione di cui all'art. 15 c. 1 lett. c) TUIR calcolata sull'intero prezzo di acquisto del nuovo veicolo (nel rispetto del limite massimo di euro 18.075,99 e con riferimento all'acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni decorrente dalla data di acquisto), considerando, non solo l'importo versato mediante sistemi di pagamento tracciabili previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/97, ma anche l'ammontare corrispondente al valore di cessione del veicolo usato.
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