venerdì 07/02/2025 • 15:00
Il contribuente che al rientro in Italia presterà l'attività professionale con la società con cui aveva già lavorato all'estero, potrà fruire del regime impatriati dal periodo d'imposta di rientro in Italia e per i 4 successivi, considerato di essere residente all'estero per almeno 6 anni (Risp. AE 7 febbraio 2025 n. 22).
redazione Memento
L'Istante, cittadina francese, dichiara di aver lavorato in Italia da gennaio 2015 a marzo 2018 e di essere stata residente all'estero dal 2018 al 2024 dove ha lavorato in qualità di Account Manager presso un'azienda di Zurigo dal 21 settembre 2020 al 27 giugno 2024 e di essersi trasferita con la famiglia (coniuge e figlio minore) il 15 agosto 2024 in Italia dove ha chiesto, in data 23/08/2024, al Comune la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 2 TUIR. Inoltre l'istante dichiara di non essere mai stata iscritta all'AIRE.
L'Istante precisa di aver concluso il contratto di lavoro dipendente e aver stipulato contestualmente, con la stessa azienda per cui lavorava a Zurigo, un contratto di consulenza iniziando un'attività di lavoro autonomo. Ciò posto, chiede se:
Quanto al primo quesito, l'istante che al rientro in Italia presterà l'attività professionale con la stessa società per la quale aveva già lavorato all'estero, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla norma, potrà beneficiare del nuovo regime agevolativo, a partire dal periodo d'imposta di rientro in Italia e per i 4 successivi considerato che dichiara di essere stata residente all'estero per almeno 6 anni.
Con riferimento, invece, al secondo quesito, l'istante non pone un dubbio in merito alla corretta interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 5 D.Lgs. 209/2023 (in vigore dal 29 dicembre 2023), che disciplina il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, bensì chiede la sussistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale.
A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, avvalendosi dell'istituto dell'interpello, il contribuente può a tal fine presentare un'apposita istanza che, a pena di inammissibilità, deve illustrare, in modo circostanziato e specifico, il caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza. L'obiettiva incertezza della fattispecie oggetto di interpello è un requisito immanente dell'istituto in esame.
Esula dall'istituto dell'interpello la verifica dei requisiti necessari ai fini dell'accesso al nuovo regime nonché la sussistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale, atteso che comportino verifiche fattuali non rientranti nell'ambito applicativo dell'istituto dell'interpello. Per tali motivi, il secondo quesito è inammissibile.
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Marcello Ascenzi
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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