venerdì 07/02/2025 • 06:00
Le norme in materia di accesso nei locali aziendali e accesso alla corrispondenza senza un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria violano l'art. 8 della Convenzione dei diritti dell'uomo: lo prevede la CEDU. La normativa italiana va cambiata e deve prevedere criteri chiari senza eludere l'effettivo controllo preventivo dell'autorità giudiziaria.
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Con sentenza 6 febbraio 2025, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ravvisato la violazione dell'art. 8 della Convenzione (che garantisce il diritto al rispetto della vita privata, familiare, del domicilio e della corrispondenza) da parte della legislazione italiana in materia di accessi presso i locali adibiti all'attività d'impresa o professionale, e questo perché le norme nazionali prevedono sul punto la sola autorizzazione interna all'amministrazione finanziaria e non anche quella dell'autorità giudiziaria (peraltro generalmente prevista dall'art. 14 Cost. nei casi di deroga alla libertà domiciliare).
La Corte ha identificato una violazione di tale diritto, concentrandosi su questi punti:
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