lunedì 03/02/2025 • 15:03
L'Agenzia delle Entrate, con Risposta a consulenza giuridica 3 febbraio 2025 n. 1, ha chiarito che la plusvalenza maturata a seguito della vendita del palladio rientra nei redditi diversi che scontano l'imposta sostitutiva, in quanto anche il palladio è un metallo prezioso.
redazione Memento
Con la risposta alla consulenza giuridica n. 1 del 3 febbraio 2025, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il palladio rientra nei metalli preziosi fiscalmente rilevanti ai fini delle plusvalenze. Pertanto, la plusvalenza maturata dalla vendita a titolo oneroso di tale metallo rientra tra i redditi diversi soggetti all'imposta sostitutiva del 26%.
La Circ. 24 giugno 1998 n. 165/E, in materia di ''Riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi'', fornisce chiarimenti in ordine all'ambito oggettivo delle plusvalenze realizzate mediante cessioni di metalli preziosi, intendendo per tali ''ad esempio, oro, argento, o platino'' allo stato grezzo o monetato. Tale esemplificazione, in cui non si evince alcuna esplicita menzione al palladio, solleva gli estremi di un'ipotetica esclusione di quest'ultimo dalle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 67 c. 1 lett c-ter) DPR 917/86.
Tuttavia, il D.Lgs. 251/99, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, considera ''metalli preziosi'' il platino, il palladio, l'oro e l'argento.
Da ultimo, la ''Convenzione sul controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi'', entrata in vigore in Italia il 15 dicembre 2023, chiarisce che «I metalli preziosi sono il platino, l'oro, il palladio e l'argento. Il platino è il metallo più prezioso, seguito dall'oro, dal palladio e dall'argento».
In conclusione, chiarisce l'AE, il riferimento contenuto nella circolare n. 165/E del 1998, all'oro, argento, o platino deve considerarsi a titolo esemplificativo, e, come stabilito sia in sede nazionale che internazionale, anche il palladio è ricompreso nel perimetro della locuzione ''metalli preziosi''.
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