lunedì 03/02/2025 • 06:00
A seguito dell'annuale Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per l'individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, per il periodo di imposta 2025 le società tra professionisti rientrano tra i dati utilizzati nella fase di elaborazione.
Con Provvedimento 31 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato, attraverso l'allegato 1, gli ulteriori dati per l'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2025: accanto a “condizione di pensionato”, “forma societaria cooperativa”, “consumi energetici” e “età dei lavoratori dipendenti”, si sono aggiunte la “Società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico”, altrimenti dette Società tra professionisti (STP).
Trattasi dei dati che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli ISA e che, se significativi, saranno richiesti a partire dal periodo d'imposta 2025. Alcuni fra quelli sopra menzionati sono già stati utilizzati a decorrere dal periodo di imposta 2020: proprio, infatti, per il periodo di imposta Covid erano stati emanati, fra i dati per l'applicazione degli ISA, la “forma societaria cooperativa” per alcuni specifici settori merceologici (a titolo esemplificativo per la fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo o per l'editoria, prestampa, stampa e legatoria) oppure la “Deduzione forfetaria riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione” prevista dall'art. 34 L. 183/2011.
Non si sono quindi subite grosse modifiche nell'aggiornamento dei dati che stanno alla base degli indicatori, rimanendo sostanzialmente quasi gli stessi utilizzati per elaborazioni passate.
Nel corso degli anni, tali dati sono stati integrati e/o sostituiti con consueto provvedimento annuale da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici e attraverso il quale sono normalmente individuati i dati economici, contabili e strutturali che devono essere dichiarati dai contribuenti.
Ricordiamo che, al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il Decreto MEF e indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
Classificazione ATECO e revisione ISA
Nell'allegato 2 del provvedimento, invece, sono state individuate invece le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale: l'attività di revisione deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.
Si rammenta infatti che “gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione” e che inoltre l'ISTAT ha recentemente sviluppato e rilasciato la nuova classificazione ATECO 2025 (in vigore dal 1° gennaio 2025), la quale andrà a sostituire la versione della classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022.
La realizzazione dell'ATECO 2025, risultato di un'articolata operazione di revisione effettuata in sincronia con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell'ISTAT in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche, verrà adottata a partire dal 1° aprile 2025.
L'operatività tardiva è giustificata dal fine ultimo di consentirne l'implementazione operativa da parte delle diverse amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici, fra cui l'Agenzia delle Entrate.
Fra le attività economiche soggette a revisione possiamo trovare, a titolo esemplificativo, il codice attività “43.11.00 - Demolizione” oppure il codice “10.52.00 - Produzione di gelati”.
È stata comunque pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la modulistica ISA 2025 con i Modelli in versione bozza per i quattro settori del commercio, manifattura, professionisti e servizi, mentre si attendono le istruzioni relative alla parte generale comuni a tutti.
ISA e bollino di affidabilità fiscale
Si ricorda che gli ISA e il correlato punteggio di affidabilità fiscale ottenuto rientrano tra le esimenti per la prestazione di idonea garanzia nell'ambito del processo tributario: ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 546/92(Disposizioni sul processo tributario), il ricorrente in un processo tributario, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile e in attesa della fissazione dell'udienza di trattazione, potrà chiedere la sospensione degli effetti e dell'efficacia dell'atto stesso, previa presentazione di una garanzia. Ne è esonerato colui che sia in possesso di un bollino di affidabilità fiscale ovvero colui al quale sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso.
Trattasi solo di uno dei numerosi benefici premiali a favore di chi regista un alto punteggio ISA: non da meno, è previsto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità (ovvero dalla prestazione della garanzia) per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui per chi registrasse un punteggio ISA pari a 8 - per il periodo di imposta di applicazione - e una media dei punteggi del periodo d'imposta di applicazione e dei precedenti pari a 8,5.
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Marco Ligrani
- Dottore commercialista in BariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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