giovedì 30/01/2025 • 10:00
L'INAIL, con Circ. 29 gennaio 2025 n. 4, illustra le novità introdotte dal 12 gennaio 2025 dal Collegato Lavoro in tema di ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi.
redazione Memento
L'INAIL, con Circ. 29 gennaio 2025 n. 4, illustra le novità introdotte dal 12 gennaio 2025 dal Collegato Lavoro in tema di ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi, con particolare riferimento al trasferimento della competenza a decidere i ricorsi presentati dal 12 gennaio 2025 dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL alle Direzioni regionali, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano.
Premessa
L'art. 2 L. 203/2024 “Disposizioni in materia di lavoro” ha modificato il regolamento concernente i ricorsi contro l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR 314/2001. Sono stati sostituiti sia l'art. 1 del regolamento riguardante i ricorsi al Consiglio di amministrazione dell'INAIL, che l'artt. 2 concernente i ricorsi alle sedi territoriali e l'art. 4 relativo alle modalità di presentazione dei ricorsi. In coerenza con le nuove disposizioni del regolamento è stato, inoltre, sostituito il c. 3 dell'art. 2 D.Lgs. 38/00.
Nuova ripartizione della competenza a decidere i ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi
Il regolamento di cui al DPR 314/2001, entrato in vigore il 18 agosto 2001, prevedeva la ripartizione tra il Consiglio di amministrazione e la sede territoriale dell'INAIL della competenza a decidere i ricorsi contro i provvedimenti riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi. Il nuovo art. 1 del regolamento, rubricato Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi, ha trasferito la competenza a decidere i ricorsi finora riservati al Consiglio di amministrazione rispettivamente alle Direzioni regionali, alla Sede provinciale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano competenti per territorio.
L'individuazione della Direzione regionale, della Sede regionale di Aosta, della Direzione provinciale di Trento e della Direzione provinciale di Bolzano quali strutture competenti per la decisione dei ricorsi si basa, oltre che sulla natura prevalentemente tecnica dei provvedimenti, anche sulla circostanza che le medesime strutture hanno provveduto fino a ora alla preistruttoria dei ricorsi, poi inoltrati alla Direzione centrale rapporto assicurativo per l'istruttoria di competenza e per la proposta di decisione al Consiglio di amministrazione.
Efficacia sospensiva dei ricorsi
Nulla è variato con riguardo all'efficacia sospensiva dei ricorsi.
Termini per la notifica della decisione dei ricorsi
Nulla è variato per quanto riguarda il termine per la presentazione dei ricorsi (30 giorni) e i termini di notifica delle decisioni dei ricorsi. Nell'ambito delle modifiche al regolamento è stato sostituito anche l'art. 4 del regolamento di cui al DPR 314/2001, ormai superato dalla normativa sopravvenuta in materia di amministrazione digitale.
Decisione dei ricorsi
Si riepilogano di seguito le decisioni con cui possono essere definiti i ricorsi amministrativi in argomento. I ricorsi contro i provvedimenti in materia di applicazione delle tariffe dei premi possono concludersi a seconda dei casi con una decisione di inammissibilità oppure con una decisione di merito.
L'ipotesi più ricorrente di inammissibilità si verifica quando il ricorrente fa riferimento anziché a un provvedimento di variazione o rettifica di classificazione e/o di inquadramento, a un altro atto, tipicamente un verbale unico di accertamento e notificazione. Sono del pari inammissibili anche i ricorsi riguardanti l'imponibile retributivo (omissioni o evasioni) nelle quali non sia in discussione anche l'inquadramento settoriale e/o la classificazione tariffaria, l'obbligo assicurativo (per il quale è prevista la speciale procedura e la sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro (per i quali è competente il Comitato per i rapporti di lavoro, originati sia dall'attività ispettiva che dagli accertamenti amministrativi. I provvedimenti in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per i quali può essere presentato ricorso alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano sono quelli puntualmente indicati all'articolo 1 del regolamento: pertanto, tutti i casi che non rientrano nell'ambito applicativo del medesimo articolo devono essere definiti con una decisione di inammissibilità.
Possono, pertanto, essere impugnati:
1) i certificati assicurazione o variazione del rapporto assicurativo in caso di contestazione concernente la classificazione delle lavorazioni e/o la decorrenza della stessa, la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie secondo la classificazione disposta dall'Inps ai fini previdenziali e assistenziali e l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla predetta classificazione;
2) i provvedimenti di rigetto della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione o di revoca della riduzione già concessa a seguito di verifica a campione con esito negativo.
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