martedì 28/01/2025 • 15:41
Il condominio che ha presentato la CILAS a novembre 2022 e versato parte delle spese il 29 marzo 2024 può, anche in caso di impresa diversa, continuare a fruire del Superbonus nella modalità alternativa dello sconto in fattura per interventi eseguiti dopo il 30 marzo 2024 (Risp. AE 28 gennaio 2025 n. 15).
redazione Memento
L'istante è un condominio che rappresenta di aver deliberato l'esecuzione di alcuni interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di cui all'art. 119 DL 34/2020 (decreto Rilancio), e di aver presentato, in data 17 novembre 2022, sia la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), che la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILAS).
Al riguardo, evidenzia che, nelle more dell'evoluzione normativa di inizio 2023, legata all'introduzione delle limitazioni all'esercizio delle opzioni di cessione dei crediti d'imposta e di riconoscimento del contributo sotto forma di ''sconto in fattura'' da parte del fornitore, i lavori erano stati momentaneamente sospesi e che, alla richiesta di ripresa degli stessi, la ditta esecutrice dei lavori, già individuata nella delibera assembleare, aveva manifestato la propria impossibilità a procedere in virtù di altri impegni lavorativi nel frattempo assunti.
Dopo alcune trattative con diverse imprese edili, è subentrata come impresa esecutrice dei lavori un'altra società che ha sottoscritto il relativo contratto di appalto proseguendo, contestualmente, gli interventi ed emettendo, in data 26 marzo 2024, una fattura con applicazione dello ''sconto in fattura'', ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio, nella misura del 70%. In data 29 marzo 2024, l'amministratore del condominio ha disposto, con modalità ''homebanking'', il bonifico ''parlante'' per il pagamento dell'importo totale di 990 euro, pari al restante 30% della medesima fattura.
Tuttavia, poiché, a seguito di recenti impedimenti, anche quest'ultima società ha comunicato l'intenzione di recedere dal suddetto contratto di appalto, l'Istante chiede se possa avvalersi del subentro di un'altra ditta esecutrice dei lavori, trattandosi di mera variante in corso d'opera che verrà comunicata ai sensi del comma 13-quinquies dell'articolo 119 del decreto Rilancio e se possa, altresì, continuare ad avvalersi, trattandosi di interventi già iniziati al 29 marzo 2024, dell'opzione dello ''sconto in fattura'' anche per la parte dei lavori che verranno eseguiti successivamente al 30 marzo 2024 in quanto a tale data sussiste almeno una spesa ''sostenuta'' dal medesimo condominio (per l'esecuzione di parte dei lavori di coibentazione termica dell'involucro dell'edificio), rappresentata dalla fattura del 26 marzo 2024 emessa dalla precedente ditta esecutrice dei lavori e dal relativo bonifico ''parlante'' che è stato eseguito il 29 marzo 2024 per pagare l'importo non oggetto di ''sconto in fattura''.
Nel caso di specie (in cui la CILAS è stata presentata in data 17 novembre 2022), essendo state sostenute delle spese, al 30 marzo 2024, documentate da fattura, per gli interventi relativi alla coibentazione termica dell'involucro dell'edificio (inseriti nella CILAS originaria), si ritiene che il condominio istante, anche in seguito alla variazione dell'impresa esecutrice dei lavori attraverso una variante al progetto edilizio originario, possa continuare a fruire del Superbonus nella modalità alternativa del c.d. sconto in fattura anche per gli interventi che verranno eseguiti successivamente al 30 marzo 2024 (ovviamente in base all'aliquota di detrazione applicabile alla data di sostenimento delle spese, ossia il 70% per l'anno 2024 e il 65% per l'anno 2025).
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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