venerdì 31/01/2025 • 06:00
Dal 1° febbraio è possibile presentare la dichiarazione IVA. Da quest’anno viene introdotto il rigo VO18 per le organizzazioni di volontariato e le APS che hanno optato per il forfetario e il rigo VO27 per le imprese giovanili in agricoltura che optano per l’agevolazione di cui all’art. 4 c. 1 L. 36/2024.
Nel mese di gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha approvato:
Dichiarazione IVA: il quadro VO
Dal 1° febbraio al 30 aprile 2025, è possibile presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione IVA. Le principali novità riguardano le opzioni di cui al rigo:
Il sistema delle opzioni era stato ampiamente riformato dal DPR 442/97. Con le opzioni il contribuente rinuncia ad un regime che sarebbe comunque applicabile (es. quello dell'agricoltura) oppure sceglie un regime diverso da quello altrimenti applicabile.
Tipologie di opzioni
Le opzioni possono essere:
Le opzioni possono riguardare:
Il numero totale delle opzioni è attualmente di 32. Chi è esonerato dalla dichiarazione annuale IVA, come i soggetti totalmente esenti senza operazioni imponibili e senza acquisti in reverse charge, compila il quadro VO nell'ambito della dichiarazione dei redditi.
Le voci che appaiono per la prima volta sono VO18 per alcuni enti del terzo settore e VO27 per i giovani agricoltori che esercitano anche attività di impresa.
Enti del terzo settore
Merita di essere approfondito il tema delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. Questi enti del terzo settore erano già iscritti in specifici registri pubblici, e sono stati trasferiti automaticamente nelle relative sezioni del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
Il relativo “codice” è in regime transitorio ormai da otto anni (D.Lgs. 117/2017), per una serie di motivi che avrebbero ben potuto essere superati con un minimo sforzo, come accaduto per gli enti di cui abbiamo parlato sopra.
In primo luogo, abbiamo bloccato il regime definitivo del terzo settore al rilascio di una autorizzazione europea per disposizioni tributarie configurabili come aiuti di Stato, ma che hanno un ambito di applicazione molto limitato.
In secondo luogo, stiamo ancora cercando di attuare lo scambio tra non soggettività ed esenzione per gli enti associativi: nel consueto milleproroghe siamo già arrivati al 1° gennaio 2026.
Il regime di franchigia IVA noi lo chiamiamo forfetario, perché questo è il calcolo ai fini delle imposte sui redditi. L'imposta sul valore aggiunto non è dovuta e conseguentemente non è detraibile quella sugli acquisti.
Il codice del terzo settore prevede (ovviamente sarà cambiato) questo regime per gli enti del terzo settore e delle associazioni di promozione sociale, sino a 130.000 euro di proventi commerciali, cioè il doppio del precedente regime per tutti i contribuenti persone fisiche.
La soglia è ora di 85.000 euro, e la destinazione generalizzata alle persone fisiche discende dalla nostra limitazione per gli effetti reddituali del forfait.
La direttiva consente il regime di franchigia a qualunque soggetto d'imposta, e quindi è un regime naturale anche per gli enti del terzo settore, che il nostro legislatore intenda agevolare, senza nessuna ricaduta ai fini delle imposte dirette. La norma transitoria lo chiama infatti “regime speciale” e non “regime forfetario”.
Così dice l'art. 5 c. 15-quinquies DL 146/2021, il cui limite riferito ai proventi commerciali è ancora quello precedente di 65.000 euro.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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