lunedì 27/01/2025 • 06:00
La CGUE, con sentenza 23 gennaio 2025 n. C-421/23, si è pronunciata su un caso di utilizzo dei certificati A1 al fine di eludere il pagamento dei contributi previdenziali, e sul rispetto dell'apposita procedura di dialogo e conciliazione tra gli Stati membri.
Il procedimento principale trae origine da un'accusa di frode previdenziale a carico di un imprenditore portoghese del settore edile, il quale aveva distaccato 650 lavoratori portoghesi in Belgio, tra il 2012 e il 2017, utilizzando certificati A1 che si sono successivamente rivelati falsi.
I certificati A1 sono documenti che attestano l'applicazione della legislazione previdenziale di uno Stato membro a lavoratori distaccati in un altro Stato membro, permettendo così di evitare il pagamento di contributi sociali nel Paese ospitante. In questo caso, i certificati falsi dichiaravano che i lavoratori erano soggetti al regime previdenziale portoghese, sollevando le società utilizzate dall'imprenditore portoghese dall'obbligo di contribuire al sistema previdenziale belga.
All'esito delle indagini condotte in Belgio, emergeva che le società tramite le quali erano stati distaccati i lavoratori non svolgevano alcuna attività sostanziale in Portogallo, configurandosi invece come mere entità fittizie con l'unico scopo di fornire manodopera a basso costo in Belgio. Inoltre, le autorità portoghesi competenti avevano confermato di non aver mai emesso certificati A1 e addirittura, in alcuni casi, di averne negato il rilascio a causa dell'assenza dei requisiti previsti dalla normativa.
Il procedimento penale di seguito avviato in Belgio, si concludeva in primo grado con che i certificati A1 presentati erano falsi, una circostanza che l'imprenditore peraltro non aveva nemmeno contestato.
Tuttavia, l'imprenditore sosteneva, dinanzi alla Cour d'Appel de Liège (Corte d'appello di Liegi, Belgio), che le autorità belghe non potevano ignorare tali certificati senza aver prima avviato la procedura di dialogo e conciliazione prevista dall'articolo 76 (sulla cooperazione tra Stati), paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 883/2004. Questa procedura è finalizzata a risolvere le controversie tra gli Stati membri in merito alla validità dei certificati A1 e alla determinazione della legislazione previdenziale applicabile.
Il giudice belga, chiamato a pronunciarsi sull'applicabilità della procedura e sull'efficacia dei certificati falsi, ha allora sollevato tre questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE). In particolare, ha chiesto:
Decisione della CGUE
La CGUE ha innanzitutto confermato che il regolamento n. 883/2004 è applicabile anche nei casi in cui i certificati A1 siano accertati come falsi. In particolare, la CGUE ha ribadito il principio di unicità della legislazione previdenziale applicabile, stabilendo che i lavoratori devono essere soggetti alla legislazione di un unico Stato membro. Tuttavia, la falsità dei certificati A1 non esclude, di per sé, l'applicazione del regolamento, poiché tale normativa non richiede necessariamente il possesso di certificati validi per rientrare nel suo ambito di applicazione. La Corte ha quindi confermato che spetta al giudice nazionale verificare, alla luce delle condizioni previste dal regolamento, quale legislazione previdenziale fosse applicabile ai lavoratori interessati.
La seconda questione riguarda l'interpretazione dell'articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004, e nello specifico se la procedura di dialogo e conciliazione tra le istituzioni degli Stati membri sia un passaggio obbligatorio per accertare l'esistenza di una frode relativa a certificati A1 ritenuti falsi in un procedimento penale.
La Corte ha sottolineato che la procedura di dialogo e conciliazione, prevista dall'articolo 76 del regolamento e disciplinata in dettaglio dal regolamento n. 987/2009, è uno strumento indispensabile per risolvere controversie riguardanti la validità o l'autenticità dei certificati A1. Tale procedura deve essere rispettata, garantendo la cooperazione tra le istituzioni competenti degli Stati membri per verificare i fatti e determinare la legislazione applicabile.
In particolare, la Corte ha ribadito che i certificati A1 vincolano sia le istituzioni sia i giudici dello Stato membro ospitante, a meno che, attraverso la procedura di dialogo e conciliazione, non emerga che tali certificati sono stati emessi in modo fraudolento o non autentico. Solo dopo l'espletamento di tale procedura, l'organo giurisdizionale dello Stato ospitante può accertare definitivamente la frode e non tener conto dei certificati.
Nella vicenda esaminata, la Corte ha rilevato che la procedura di dialogo e conciliazione era stata rispettata, sia per quanto riguarda l'autenticità dei certificati, sia per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile. Pertanto, il giudice nazionale poteva accertare che i certificati in questione erano falsi e che le indicazioni in essi contenute non avevano effetti vincolanti.
La Corte ha quindi concluso che la procedura di dialogo e conciliazione è un passaggio obbligatorio prima che un giudice possa accertare una frode relativa ai certificati A1 e non tenerne conto.
Relativamente infine alla terza questione, quest'ultima riguarda l'interpretazione del principio del divieto di frode e abuso di diritto in merito ai certificati A1 e alla loro validità nell'ambito di un procedimento penale. Il giudice nazionale aveva chiesto se il giudice d'appello belga potesse ignorare tali certificati, ritenuti falsi dal giudice di primo grado, senza attivare la procedura di dialogo e conciliazione prevista dal Regolamento n. 883/2004.
La Corte ha osservato che spetta al giudice nazionale valutare la rilevanza delle questioni pregiudiziali, a meno che non siano chiaramente ipotetiche o irrilevanti. Tuttavia, nel caso di specie, la procedura di dialogo e conciliazione era stata rispettata, rendendo la questione sollevata dal giudice nazionale di natura puramente ipotetica.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato irricevibile la terza questione.
La CGUE ha quindi rinviato al giudice belga l'accertamento definitivo della frode, chiarendo due punti fondamentali. In primo luogo, il regolamento n. 883/2004 è applicabile anche nei casi in cui i certificati A1 risultano falsi, purché questa falsità sia stata accertata senza contestazioni. In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che la procedura di dialogo e conciliazione tra le istituzioni degli Stati membri rappresenta un passaggio obbligatorio prima che un giudice possa ignorare i certificati A1 e accertare una frode. Tale procedura garantisce la cooperazione tra Stati membri e permette di stabilire con chiarezza quale legislazione previdenziale sia applicabile ai lavoratori interessati.
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Francesco Geria
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