venerdì 24/01/2025 • 06:12
Il Mess INPS 23 gennaio 2025 n. 269 analizza l’interpretazione autentica dell’art. 21, c. 2, D.Lgs. 81/2015, alla luce della L. 203/2024. Per i lavoratori a termine in attività stagionali, non coperte dal DPR 1525/1963, il contributo NASpI rimane dovuto.
Premessa
L'INPS, tramite il Mess. 23 gennaio 2025 n. 269, fornisce importanti chiarimenti normativi sull'interpretazione autentica dell'art. 21, c. 2, D.Lgs. 81/2015, con riferimento alla normativa introdotta dall'art. 11, Legge 13 dicembre 2024 n. 203. Il tema appare quanto mai interessante, dal punto di vista INPS, per la definizione delle attività stagionali e il trattamento contributivo applicabile ai contratti di lavoro a tempo determinato, con particolare attenzione all'incidenza rispetto al contributo addizionale NASpI e del relativo incremento.
Nonostante il riconoscimento di una definizione più ampia di stagionalità, la normativa vigente, nella sua interpretazione, mantiene un approccio restrittivo rispetto all'applicazione delle esenzioni contributive, subito confermato dall'Istituto Previdenziale.
La modifica normativa
La L. 203/2024 amplia le attività stagionali definite dal DPR 7 ottobre 1963 n. 1525, includendo anche quelle legate a intensificazioni stagionali del lavoro o esigenze tecnico-produttive, purché stabilite nei contratti collettivi di lavoro, anche quelli stipulati prima della nuova legge e sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative ai sensi del D.Lgs. 81/2015, art. 51. Seppure si parli di un ampliamento, secondo le indicazioni INPS la norma chiarisce che queste attività stagionali sono rilevanti solo nel contesto della L. 203/2024 e non influenzano il contributo addizionale NASpI.
La norma infatti interpreta la stagionalità specificando che tale concetto “si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'art. 51 del citato Decreto Legislativo n. 81 del 2015”.
Il versamento contributivo
L'INPS a sua volta offre la sua reinterpretazione rispetto all'incidenza che tale “estensione” porta dal punto di vista contributivo.
Come è noto, infatti l'art. 2, c. 28, L. 92/2012 stabilisce un contributo addizionale NASpI per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, pari all'1,4% della retribuzione imponibile, con un incremento dello 0,5% per ogni rinnovo contrattuale. Tuttavia, il c. 29, lett. b), della stessa norma prevede un'esenzione per i lavoratori assunti per svolgere attività stagionali definite dal DPR 1525/1963.
Secondo l'indicazione dell'Istituto Previdenziale l'art. 11, L. 203/2024 non estende esplicitamente l'esenzione alle attività stagionali definite dalla contrattazione collettiva. Di conseguenza, i datori di lavoro devono versare il contributo addizionale NASpI e gli aumenti per questi lavoratori.
Questa interpretazione si basa sul principio di stretta applicazione della deroga prevista dall'art. 2, c. 29, lett. b), Legge 92/2012, che si riferisce esclusivamente alle attività elencate nel DPR 1525/1963.
Dal 1° gennaio 2016 infatti, per i lavoratori a tempo determinato assunti in attività stagionali non incluse nel DPR 7 ottobre 1963 n. 1525, è dovuto il contributo addizionale NASpI, anche se definite "stagionali" dalla contrattazione collettiva.
Compilazione delle denunce contributive UNIEMENS
Per adempiere correttamente agli obblighi contributivi, i datori di lavoro devono indicare nelle denunce mensili UNIEMENS i lavoratori assunti per le attività stagionali definite dall'art. 11, L. 203/2024 utilizzando l'elemento “qualifica 3” con il valore “S” (Stagionale - restanti tipologie). Questa specificazione permette di differenziare tali rapporti di lavoro dagli altri, assicurando comunque il rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dalla normativa vigente.
I chiarimenti forniti dall'INPS sottolineano l'importanza di una corretta applicazione della normativa contributiva per i contratti a termine relativi alle attività stagionali. Tale aspetto era già stato più volte oggetto d'intervento rilevando anche le perplessità rispetto all'incremento del contributo addizionale per le attività stagionali, le stesse avrebbero la necessità di offrire una regolarità anche ai lavoratori senza intaccare i costi aziendali. I datori di lavoro non avranno quindi vantaggi da un punto di vista contributivo rispetto all'interpretazione autentica offerta dalla normativa, e sarà necessario, ed importante, per gli stessi datori l'identificazione corretta della tipologia della stagionalità distinguendo tra quelle elencate nel DPR 1525/1963 e quelle definite dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 11, L. 203/2024.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
Il contratto di lavoro stagionale trova la sua collocazione sistematica nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, ma con la possibilità di derogare alle rigidità insite nel contratto a ter..
Stefania Coiana
- Consulente del lavoro in CagliariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.