giovedì 23/01/2025 • 06:00
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota 22 gennaio 2025 n. 579, ha fornito specifiche indicazioni operative in merito alla novità introdotta dalla L. 203/2024 in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenze ingiustificate.
Premessa
Tra le numerose novità introdotte dalla Legge 203/2024 - cd. Collegato Lavoro, entrato in vigore lo scorso 12 gennaio – si riscontrano le disposizioni di cui all'articolo 19, rubricato “Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro” attraverso cui il legislatore è intervenuto per colmare un significativo vuoto normativo in materia di garanzia di autenticità delle dimissioni, ponendo rimedio a una lacuna che consentiva comportamenti opportunistici da parte di alcuni lavoratori. In assenza di un adeguato controllo, infatti, era possibile accedere impropriamente alla NASpI, ricorrendo ad assenze ingiustificate che non potevano essere interpretate come una forma implicita di dimissioni volontarie. Sul tema, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recentemente fornito specifiche indicazioni con la nota 22 gennaio 2025 n. 579.
La novella introdotta dalla Legge n. 203/2024
L'art. 19, L. 2023/2024 ha integrato l'art. 26, D.Lgs. 151/2015 recante la “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale”. In particolare, la disposizione ha introdotto un nuovo comma 7-bis secondo cui “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
Le recenti indicazioni dell'INL
Facendo seguito alla nota 30 dicembre 2024 prot. n. 9740, l'INL ha fornito le prime indicazioni sulle novità in materia di risoluzione del rapporto di lavoro introdotte dalla Legge n. 203/2024, indicazioni condivise con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota 20 gennaio 2025 prot. 532.
Modalità e contenuto della comunicazione
In virtù delle disposizioni recentemente introdotte si ritiene utile evidenziare che il legislatore pone in capo al datore di lavoro l'onere di comunicare, preferibilmente a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale di ciascuna sede territoriale dell'Ispettorato, da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, l'assenza ingiustificata del lavoratore che si sia protratta oltre uno specifico termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno quindici giorni dall'inizio del periodo di assenza.
In proposito, l'INL evidenzia altresì che la comunicazione deve essere effettuata solo laddove il datore di lavoro intenda far valere l'assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non deve essere effettuata sempre e in ogni caso.
Per ciò che concerne, invece, il contenuto della comunicazione - fermo restando il modello di comunicazione volto a uniformarne i contenuti e semplificare il relativo adempimento da parte dei datori di lavoro messo a disposizione dall'INL – il datore di lavoro dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza.
Verifiche ispettive
L'INL ha inoltre chiarito che sulla base della comunicazione pervenuta e di eventuali altre informazioni già in possesso degli Ispettorati territoriali, gli stessi potranno avviare la verifica sulla “veridicità della comunicazione medesima”. Nel contesto considerato, è importante sottolineare che la questione in esame si configura come una facoltà discrezionale e non come un obbligo vincolante di verifica. Questo implica che l'eventuale esercizio della facoltà è subordinato alla libera scelta del soggetto competente, il quale è chiamato a valutare caso per caso l'opportunità o la necessità di procedere. In tale ambito, peraltro, viene precisato che gli accertamenti dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e comunque entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.
Effetto risolutivo e onere della prova
Ai sensi della novella in commento, in via ordinaria, a seguito del protrarsi dell'assenza ingiustificata del lavoratore e della relativa comunicazione effettuata al datore di lavoro, il rapporto di lavoro viene considerato risolto per dimissioni volontarie. Di conseguenza, decorso il periodo stabilito dalla contrattazione collettiva, o, in mancanza, quello previsto dalla legge, e dopo aver notificato all'Ispettorato territoriale del lavoro competente, il datore di lavoro sarà legittimato a procedere con la comunicazione formale della cessazione del rapporto.
L'INL, a tal proposito, ha tuttavia precisato che l'effetto risolutivo del rapporto potrà essere evitato laddove il lavoratore dimostri “l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. A tal proposito, viene evidenziato come il legislatore abbia attribuito al lavoratore l'onere di dimostrare non tanto le ragioni alla base dell'assenza, quanto l'impossibilità di comunicarle al datore di lavoro ovvero, in alternativa, di provare che tali motivazioni siano state effettivamente comunicate.
Laddove il lavoratore dia concretamente prova di quanto sopra ma anche nell'ipotesi in cui l'Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non può trovare applicazione l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro. Solo in tal caso, dunque, l'Ispettorato provvederà a comunicare l'inefficacia della risoluzione sia al lavoratore – il quale avrà diritto alla ricostituzione del rapporto laddove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav – sia al datore di lavoro possibilmente riscontrando, con lo stesso mezzo, la comunicazione via PEC ricevuta.
Qualora, invece, il lavoratore, pur contattato dall'Ispettorato, sia stato assente senza giustificato motivo e non abbia dato prova dell'impossibilità della relativa comunicazione, il rapporto dovrà ritenersi comunque risolto.
Fonte: Nota INL 22 gennaio 2025
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Il Collegato Lavoro ha introdotto una nuova causale di cessazione del rapporto per dimissioni per fatti concludenti, in caso di assenza ingiustificata del lavorat..
Approfondisci con
Il c.d. Collegato Lavoro 2025 introduce un meccanismo presuntivo di inversione dell’onere probatorio per cui, in presenza di tassative circostanze, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e s..
Marcella De Trizio
- Avvocato - Studio ArlatiGhislandiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.