lunedì 27/01/2025 • 06:00
La gestione diretta della liquidità o per il tramite di una società semplice rappresentano strumenti alternativi alla società di capitale e presentano risvolti di carattere fiscale, anche in ottica di passaggio generazionale, da valutare attentamente.
Il presente contributo evidenzia i profili fiscali connessi alla gestione e all’impiego della liquidità e le relative implicazioni successorie, approfondendo il caso della gestione diretta della liquidità da parte della persona fisica o per il tramite di una società semplice, nonché, più in generale, i relativi profili successori e quelli legati al passaggio generazionale.
Vedi anche: Gestione della liquidità: strumenti, fisco e implicazioni successorie del 14 gennaio 2025.
Gestione diretta della liquidità da parte della persona fisica
Qualora a seguito della cessione di un’azienda/partecipazione il relativo provento si trovi in capo alle persone fisiche (o sia stato a queste distribuito dalla società holding scontando l’imposizione sul dividendo del 26%), l’impiego e la gestione della liquidità può avvenire direttamente da parte delle medesime o per il tramite di una società semplice a cui viene trasferito il denaro.
Nel caso della persona fisica, i redditi finanziari scontano l’aliquota del 26% (12,5% per i titoli del debito pubblico) e, tramite l’opzione per i regimi del cd. risparmio amministrato o gestito, la fiscalità viene curata dall’intermediario finanziario, rendendo la gestione molto semplice.
Allo stato attuale e in attesa della riforma dei redditi finanziari (che dovrebbe portare alla creazione di un’unica categoria reddituale superando la distinzione oggi esistente in ambito finanziario tra redditi di capitale e redditi diversi) permangono alcuni limiti che non consentono, ad esempio, di compensare le minusvalenze (considerate redditi diversi ai fini fiscali) derivanti dalla cessione di fondi comuni di investimento con i proventi positivi (qualificati come redditi di capitale) collegati alla vendita di altri fondi comuni o ancora di compensare i dividendi percepiti con una minusvalenza derivante dalla compravendita di partecipazioni sociali.
Le persone fisiche sono inoltre soggette all’IVAFE (imposta calcolata sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero) con aliquota 0,20% (0,40% per i prodotti finanziari detenuti all’estero in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, così come individuati dal DM del 4 maggio 1999 e successive modifiche) o all’imposta di bollo sui prodotti finanziari nella misura dello 0,20% senza alcun limite massimo.
Gestione della liquidità tramite una società semplice
Per quanto concerne la società semplice, dopo le ultime modifiche intervenute nel 2020 in materia di dividendi, la fiscalità finanziaria della medesima è del tutto simile a quella prevista per le persone fisiche. Questa tipologia societaria può dunque essere utilizzata per la gestione del portafoglio finanziario con l’applicazione, per la quasi totalità dei redditi, di una tassazione a titolo definitivo del 26%.
I prodotti finanziari scontano l’IVAFE o l’imposta di bollo al pari delle persone fisiche ma con un limite massimo di 14.000 euro.
Il conferimento del denaro dalla persona fisica alla società semplice sconta l’imposta di registro fissa di 200 euro.
Profili successori e passaggio generazionale
Lo strumento utilizzato per la gestione della liquidità presenta altresì risvolti sotto il profilo successorio e, più in generale, del passaggio generazionale. Nel presente contributo ci si limita a evidenziare che, qualora la liquidità sia gestita attraverso una società di capitale o una società semplice, in caso di trasferimento per successione o donazione delle relative azioni/quote il relativo valore viene stabilito, ai fini della determinazione dell’imposta, sulla base del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio pubblicato (o, nel caso della società semplice, dell’ultimo inventario vidimato, ove presente), tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti. A tal fine è dunque opportuno che la società semplice, non tenuta per legge alla redazione del bilancio, rediga un inventario vidimato su base volontaria.
Peraltro, alla luce del D.Lgs. 139/2024 – che ha dato attuazione alla riforma dell’imposta di successione e donazione – sembrerebbe ora possibile (è comunque auspicabile una conferma al riguardo da parte dell’Amministrazione finanziaria) trasferire a favore dei discendenti e del coniuge (anche tramite i patti di famiglia) in esenzione da imposta di successione e donazione le azioni/quote delle società impegnate nella gestione della liquidità, che non esercitano dunque un’attività d’impresa (si veda al riguardo lo Studio n. 100-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato), fermo restando che in caso di quote/azioni di società di capitale residenti in Italia, il beneficio fiscale troverebbe applicazione limitatamente alle partecipazioni sociali mediante le quali è acquisito il controllo cd. «di diritto» (maggioranza dei voti in assemblea ordinaria) o integrato un controllo già esistente e alla condizione che i beneficiari del trasferimento (discendenti e coniuge) mantengano il controllo della società per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento stesso.
Nel caso la liquidità sia gestita per il tramite di una società, è inoltre possibile ricorrere alla donazione della nuda proprietà delle azioni/quote della stessa agli eredi, mantenendo per sé l’usufrutto.
In tutti i casi (liquidità gestita attraverso una società ovvero direttamente dalla persona fisica), le aliquote dell’imposta di successione e donazione applicabili variano da un minimo del 4% per i trasferimenti in favore del coniuge e di parenti in linea retta a un massimo dell’8% su trasferimenti a soggetti terzi.
In aggiunta, al coniuge e ai parenti in linea retta che siano beneficiari di trasferimenti di beni per donazione e per successione spetta, per ciascun beneficiario, una prima franchigia di esenzione dall’imposta di un milione di euro per le donazioni e un’ulteriore franchigia di importo analogo sui trasferimenti per successione (franchigie più contenute pari a euro centomila sono previste per i trasferimenti tra fratelli).
Da segnalare infine, per la liquidità gestita direttamente dalle persone fisiche, che i titoli del debito pubblico italiani (BOT, BTP, CCT, ecc.) ed europei non rientrano nell’attivo ereditario e non sono pertanto soggetti all’imposta di successione.
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Carlo Bertoncello
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