giovedì 16/01/2025 • 06:00
Con Provv. 15 gennaio 2025 n. 9454, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio portale la versione definitiva della Certificazione Unica 2025, con le specifiche tecniche. Il Modello recepisce le novità del 2024.
Struttura del modello
Il modello di Certificazione Unica 2025 conferma la struttura degli anni precedenti, composta da:
Anche per quest'anno la Certificazione Unica si compone di due Modelli:
Tra le novità, giova ricordare che il Decreto Semplificazioni in materia adempimenti tributari ha stabilito che dal 2025, relativamente ai compensi erogati a partire dal 1° gennaio 2024, i sostituti di imposta sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica verso i soggetti in regime forfettario e quelli in regime fiscale di vantaggio (art. 3, D.Lgs. 1/2024).
Lavoratori frontalieri
Nella sezione riservata ai dati anagrafici, in riferimento ai percipienti esteri, è stata aggiunta la casella 46 da barrare in presenza di frontalieri svizzeri. Ricordiamo l'accordo tra Italia e Svizzera, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con Legge 13 giugno 2023 n. 83, richiamando l'art. 15 della convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Paesi, stabilisce che il reddito da lavoro dipendente percepito dai lavoratori frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa mediante ritenuta alla fonte, nella misura massima dell'80% di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali. Nel modello di CU 2025 sono previsti i punti da 451 a 454, dove il sostituto d'imposta deve riportare l'abbattimento fino a un massimo del 20% previsto dal citato accordo. Nei successivi punti 455 e 456 vanno indicati, rispettivamente, i redditi derivanti da un contratto di lavoro a tempo indeterminato e i redditi derivanti da un contratto di lavoro a tempo determinato, corrisposti al dipendente residente nel territorio dello Stato che presta in via continuativa la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi. Tali importi devono essere considerati al lordo della quota esente di 10.000,00 euro.
Lavoratori impatriati
Per quanto riguarda i lavoratori impatriati, per effetto delle modifiche introdotte dal 2024 (art. 5, D.Lgs. 209/2023), ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta 2024, è riconosciuto un particolare regime agevolato in base al quale i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (40% con figli minorenni), a determinate condizioni. Per effetto dell'introduzione di tale regime di tassazione sono stati individuati alcuni nuovi codici da indicare nel punto 462, per la corretta qualificazione degli importi da riportare nel successivo punto 463 del modello CU2025.
Fringe benefit
Nel punto 474 del nuovo Modello di Certificazione Unica trova posto la quota di beni e servizi in natura erogati in conformità alle modifiche normative apportate all'art. 51, comma 3, TUIR, dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 16, legge 213/2023). Tale disposizione ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito dei fringe benefit erogati nel limite di 1.000 euro (benefit base); il limite di non imponibilità è invece stabilito nella maggior misura di 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e, in tal caso, la quota di erogazione in natura deve essere indicata nel punto 475. Si ricorda che nei fringe benefit è possibile includere i rimborsi delle utenze domestiche, dell'affitto della prima casa e degli interessi sul mutuo della prima casa. In caso di superamento dei predetti limiti di non imponibilità, l'intero ammontare dei beni o dei servizi erogati al lavoratore deve essere assoggettato a tassazione ed a contribuzione.
Bonus tredicesima (Bonus Natale)
È noto che l'art. 2-bis DL 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024 n. 143, ha previsto un'indennità, per l'anno 2024, nella misura massima di 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche (reddito complessivo non superiore a 28.000 euro) e familiari (almeno un figlio fiscalmente a carico), in presenza di un'imposta lorda superiore alla detrazione per i redditi da lavoro dipendente di cui all'articolo 13 TUIR. Il modello CU2025 recepisce tali condizioni e nel punto 721 il sostituto d'imposta dovrà indicare il reddito di cui all'articolo 49, TUIR, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, al fine di verificare che l'imposta lorda calcolata sui predetti redditi sia di importo superiore alla relativa detrazione spettante. Il punto 723 contiene l'importo dell'indennità che il sostituto d'imposta ha erogato al dipendente, mentre nel punto 724 deve essere indicato l'importo dell'indennità che il sostituto d'imposta ha riconosciuto ma non ha erogato. Nel punto 725 dovrà essere indicato l'ammontare dell'indennità recuperata entro le operazioni di conguaglio. Trattandosi di una somma rapportata al periodo di lavoro, nel punto 726 occorre indicare il numero di giorni di lavoro dipendente compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'art. 13, comma 1, del TUIR (solo se il numero di giorni è diverso da quello riportato al punto 6 della sezione “Dati fiscali”). Si rammenta che l'indennità è stata corrisposta ai lavoratori che ne abbiano fatto richiesta, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, anche tenuto conto di eventuali rapporti di lavoro precedenti. In tal caso, se nel punto 726 sono stati considerati anche i giorni relativi a precedenti rapporti di lavoro, il sostituto d'imposta deve riportare nelle annotazioni (cod. CI) la data di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro. Il sostituto d'imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tener conto, su richiesta del lavoratore, dei dati relativi all'indennità erogata da precedenti sostituti (ad esempio precedenti rapporti cessati). In tal caso nei punti da 727 a 730 del modello ordinario della CU2025 devono essere indicati i dati di dettaglio, riportando nel punto 731 il codice fiscale del precedente sostituto d'imposta (tali informazioni sono già riportate nei punti da 721 a 726).
Lavoro sportivo
Le novità che lo scorso anno hanno interessato la disciplina del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico riverberano i loro effetti anche nel modello CU2025 e consentono la riduzione dei codici che identificano le somme erogate, rispetto al precedente modello di Certificazione Unica. Per quanto riguarda il lavoro autonomo sportivo, è stata eliminata la codifica reddituale “N1” che individuava l'indennità di trasferta, rimborso forfettario di spese, premi e compensi erogati fino al 30 giugno 2023, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Per i compensi erogati agli sportivi fino al 30 luglio 2024, si utilizzeranno i seguenti codici distinti per tipologia reddituale:
Per i compensi erogati agli sportivi dopo il 30 luglio 2024, si ricorda che l'art. 3, DL 71/2024, ha abrogato la lettera a), comma 2, dell'art. 53 del TUIR; ciò ha consentito di includere nel lavoro sportivo unicamente il lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro autonomo abituale.
Nei punti 781 e 784 va indicato l'importo lordo del reddito di lavoro sportivo svolto nell'ambito delle attività dilettantistiche, comprensivo della franchigia di 15.000 euro (art. 6, comma 6, D.Lgs. 36/2021). Nei punti 782 e 785 va indicato l'importo lordo delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni (art. 6, comma 6-ter, D.Lgs. 36/2021), comprensivo della franchigia di 15.000 euro. Nel caso in cui il sostituto d'imposta conguagli redditi derivanti da altri rapporti di lavoro sportivo, quest'ultimo dovrà riportare tali redditi nei punti 781, 784, 782 e 785. Nei punti 783 e 786 vanno indicati i redditi già riportati nei punti 1 e 2 che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti nell'ambito delle attività professionistiche.
Trattamento integrativo speciale lavoratori del turismo
L'art. 1, comma 21, della Legge 30 dicembre 2023 n. 213, ha previsto un trattamento integrativo speciale, per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario (D.Lgs. 66/2003), effettuate nei giorni festivi, rese dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024. Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d'imposta 2023 siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000. L'importo del trattamento speciale erogato al lavoratore deve essere indicato nel punto 479 della CU2025.
Prestazioni aggiuntive del personale sanitario
I campi da 671 a 673 sono dedicati all'imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati al personale sanitario per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive finalizzate al taglio dei tempi delle liste d'attesa (art. 7, DL 7 giugno 2024 n. 73, convertito dalla Legge 19 luglio 2024, n. 107). Nel punto 671 va indicato l'importo dei compensi erogati, mentre nel punto 672 della CU2025 deve essere riportato l'importo dell'imposta sostitutiva operata sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, versati con i seguenti codici tributo: 1068,1607, 1922, 1923, 1308, 171E, 172E e 173E, istituiti con la Ris. 22 luglio 2024 n. 36/E e versati mediante i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP). Nel punto 673 va indicato l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nel punto 672.
Trasmissione a scadenze differenziate
Fermo restando che il modello di Certificazione Unica deve essere consegnato ai percipienti, in ogni caso, entro il prossimo 16 marzo, tra le particolarità del 2025 si segnala che, per effetto dell'art. 4, comma 6-quinques, del DPR 322/1998 sono previste ben tre diverse scadenze per la trasmissione del modello CU2025. Entro il 16 marzo i sostituti d'imposta dovranno trasmettere le certificazioni relative ai:
Scade invece il 31 marzo il termine per trasmettere le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale. Tali scadenze dovrebbero consentire all'Amministrazione finanziaria di mettere a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata di cui al comma 1-bis dell'art. 1, DLgs 175/2014 (730 o Redditi PF) entro i tempi previsti dall'art. 11, D.Lgs. 1/2024. Infine, è possibile attendere fino al 31 ottobre per trasmettere le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.
Come per il passato, il flusso contenente la Certificazione Unica deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione, ovvero per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, DPR 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni. Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la sua ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.
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