sabato 11/01/2025 • 06:00
La Legge di Bilancio 2025 definisce la deducibilità dei costi riferibili ai piani di stock option per i soggetti IAS/IFRS al momento dell'assegnazione ai relativi beneficiari in luogo di quello dell'imputazione a conto economico, posticipando la deducibilità stessa.
L'art. 1 c. 862-863 L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha operato un'importante modifica per la rilevazione dei piani di stock option da parte dei soggetti che applicano i principi IAS (per obbligo o facoltà). Nel dettaglio, per i piani avviati a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o nei successivi, è previsto il rinvio della deduzione dell’onere rilevato in applicazione delle regole contenute nell’IFRS 2, sia in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale, sia con riferimento a quelle in cui sono assegnate ai beneficiari azioni proprie emesse dalla società controllante, solo al momento dell’avvenuta assegnazione ai beneficiari del piano.
IFRS 2: deduzione dei costi
Secondo quanto previsto dal principio IFRS 2:
Accantonamenti degli oneri connessi ai piani di stock option
Dal punto di vista fiscale, fino ad oggi, le sopra citate modalità di contabilizzazione hanno avuto sempre rilevanza fiscale, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 DM 8 giugno 2011 (infatti questa disposizione prevede la rilevanza fiscale dei componenti negativi imputati a conto economico sulla base delle imputazioni temporali rilevate in bilancio). In questo contesto, l'art. 1 c. 862-863 L. 207/2024 ha aggiunto il comma 6-bis all'art. 95 TUIR, prevedendo che:
Da quanto sopra deriva che:
In buona sostanza, l'art. 1 c. 862-863 L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) definisce la deducibilità dei costi riferibili ai piani di stock option per i soggetti IAS/IFRS al momento dell'assegnazione ai relativi beneficiari in luogo di quello dell'imputazione a conto economico.
Osservazioni
Come detto, la Legge di Bilancio 2025 definisce la deducibilità dei costi riferibili ai piani di stock option per i soggetti IAS/IFRS al momento dell'assegnazione ai relativi beneficiari in luogo di quello dell'imputazione a conto economico, posticipando la deducibilità stessa.
Per ragioni di coerenza sistematica, la modifica del regime è stata estesa ai soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali (OIC) e che rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell'IFRS 2, in considerazione delle previsioni di cui all'OIC 11.
Il nuovo criterio di deducibilità al momento di assegnazione ai beneficiari del piano di stock option:
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Vedi anche
Pubblicata in GU 31 dicembre 2024 n. 305 la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). Tra le misure fiscali rilevano l'introduzione dell'IRES premiale e le modifiche al <..
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