venerdì 10/01/2025 • 06:00
Il Collegato Lavoro introduce una diversa disciplina della sospensione della CIG, prevendendo la totale esclusione della fruizione di cassa integrazione nel caso in cui sussista un’attività di lavoro, subordinato o autonomo, a prescindere dalla durata della stessa e per le effettive giornate lavorate.
Con un periodo di gestazione ultra annuale il DDL lavoro, oggi Collegato Lavoro, approvato in data 11 dicembre 2024 e divenuto finalmente legge 203/2024 con pubblicazione in GU in data 28 dicembre 2024.
Nell'attesa della sua piena entrata in vigore, rimessa al 12 gennaio 2025, tra le diverse novità normative rileviamo la modifica dell'art 8 della d.lgs n°148/2015 (ovvero la norma “madre” in tema di ammortizzatori sociali) e nello specifico la “sospensione della prestazione di cassa integrazione”.
Vediamo di cosa si tratta.
Il testo previgente
Prima dell'ingresso del collegato lavoro la disciplina inerente la compatibilità tra lo svolgimento di una attività lavorativa subordinata o autonoma durante una cassa integrazione (ovvero riferita ad un lavoratore cassaintegrato) era disciplinata dal già citato articolo 8 d.lgs 148/2015 (già oggetto di modifiche nel 2022 come vedremo) che recitava:
“Il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività di cui al comma 2. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente comma”.
Come si potrà notare, si voleva consegnare un certo riguardo ad un orizzonte temporale contrattuale per un periodo pari o superiore a sei mesi laddove, in tale ipotesi, il “trattamento” era “sospeso per la durata del rapporto di lavoro”.
Attenzione: il predetto art 8 del d.lgs 148/2015 era già stato oggetto di modifiche a cura del comma 197 art 1 della legge di bilancio 2022 (Legge n°234/2021).
Come infatti ricorda anche l'INPS, a mezzo di propria circolare n°18 del 01 febbraio 2022 la fu legge di stabilità “interviene sulla disciplina relativa alla compatibilità delle integrazioni salariali con lo svolgimento di attività lavorativa”.
Ribadito anche dal Ministero del Lavoro con circolare n°1/2022, il legislatore del 2021 era intervenuto su più fronti:
Fruizione della CIG
La differenza sostanziale, instaurata con collegato lavoro, consiste quindi nella totale esclusione della fruizione di cassa integrazione nel caso in cui sussista una attività di lavoro, subordinato o di lavoro autonomo, a prescindere dalla durata della stessa e per le effettive giornate lavorate.
Infatti, con decorrenza dal 12 gennaio 2025, è previsto che “Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate”.
Con il secondo comma dell'art. 6, “Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma”.
Rimane quindi invariato l'obbligo, da parte del lavoratore, di preventiva comunicazione alla sede territoriale INPS di competenza lo svolgimento di attività lavorativa, sia in forma subordinata che in forma autonoma, nel caso in cui si fruisca dell'ammortizzatore sociale. La mancanza di tale comunicazione reca come conseguenza la decadenza del diritto al trattamento di integrazione salariale.
Infine, si conferma la validità delle comunicazioni, a carico dai datori di lavoro, per adempiere al suddetto obbligo di comunicazione.
C'è però un tema che va affrontato al di là di cosa dispone la norma. Per quale motivo si è voluto modificare di nuovo (si ribadisce, come già avvenuto nel 2022) tale disposto? Quale sono le reali ragioni?
Chi scrive azzarda una ipotesi. Forse, dico forse, perché le previsioni del 2025 non sono rosee ma potrebbe esserci un aumento dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali legati a diversi fattori economici e politici?
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Francesco Geria
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