lunedì 30/12/2024 • 14:24
Il MEF ha firmato un Decreto sul trattamento della fiscalità differita nell’esercizio transitorio. Il Decreto affronta il trattamento, ai fini GloBE, dei trasferimenti di immobilizzazioni avvenuti tra il 1° dicembre 2021 e l’ultimo giorno dell’esercizio anteriore all’esercizio transitorio dell’impresa o entità trasferente.
redazione Memento
E’ stato firmato il 27 dicembre 2024 dal Vice Ministro dell’economia e delle finanze il decreto riguardante il trattamento della fiscalità differita nell’esercizio transitorio ai fini della Global minimum tax. In coerenza con le Model Rules, il Commentario e le Guide Amministrative emanate dall’OCSE, si prevede un approccio semplificato che consente al gruppo di considerare la sua fiscalità differita esistente all’inizio dell’Esercizio Transitorio senza la necessità di doverla rideterminare sulla base delle nuove regole anche per gli esercizi precedenti a quello della loro prima applicazione. Inoltre, il decreto affronta il trattamento, ai fini GloBE, dei trasferimenti di immobilizzazioni avvenuti infragruppo nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2021 e l’ultimo giorno dell’esercizio anteriore all’Esercizio Transitorio dell’Impresa o Entità Trasferente.
Cosa prevede il decreto
L'articolo 1 chiarisce il significato di alcuni termini utilizzati nel decreto in oggetto. L'articolo 2 contiene una disposizione transitoria volta a disciplinare le attività fiscali differite (DTA) e le passività fiscali differite (DTL) esistenti nel Bilancio Rilevante quando l'impresa o l'entità a controllo congiunto diventa soggetta alle regole GloBE. Ai fini del presente decreto, la nozione di “Attività Fiscali Differite” comprende:
Il termine “Passività Fiscali Differite” identifica, invece, le imposte differite ossia gli importi delle imposte rilevanti dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili. Per Bilancio Rilevante s'intende il bilancio o rendiconto utilizzato ai fini del calcolo dell'utile o perdita contabile netta o il bilancio o rendiconto utilizzato, ai fini dell'imposta minima nazionale o dell'imposta minima nazionale equivalente, per il calcolo dell'utile o perdita contabile netta in base ai principi contabili locali.
L'articolo 3 specifica a quale valore le Attività Fiscali Differite e le Passività Fiscali differite esistenti all'inizio dell'Esercizio Transitorio (che assumono rilevanza secondo quanto disposto all'articolo 2), devono essere considerate ai fini del computo dell'aliquota di imposizione effettiva nel suddetto esercizio e negli esercizi successivi.
L'articolo 4 è dedicato al valore dei Crediti di Imposta Anteriori ossia i crediti d'imposta rimborsabili qualificati o i crediti d'imposta rimborsabili non qualificati nonché i crediti d'imposta negoziabili o i crediti d'imposta non negoziabili o gli altri crediti di imposta, maturati precedentemente l'inizio dell'Esercizio Transitorio.
L'articolo 5, al fine di garantire la coerenza e l'integrità delle regole GloBE, prevede una limitazione alla rilevanza della fiscalità differita attiva che origina prima dell'applicazione delle disposizioni sulla Global minimum tax ma successivamente alla data del 30 novembre 2021 e che, a regime, non sarebbe stata considerata.
L'articolo 6 disciplina la fattispecie del Trasferimento di una Immobilizzazione che viene rilevato al costo (Valore Contabile) ossia senza emersione di una rivalutazione del 6 bene ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa. In tale contesto, la regola generale contenuta nel comma 1 è che l'Impresa o Entità Trasferitaria (ovvero l'unica impresa o entità) deve disconoscere, nell'esercizio transitorio e negli esercizi ad esso successivi, le Attività Fiscali Differite e le Passività Fiscali Differite conseguenti al trasferimento e, in particolare, alla divaricazione tra il valore fiscale della immobilizzazione e il suo valore nel Bilancio Rilevante. Ciò significa che, ai fini del calcolo delle imposte rilevanti rettificate, non rilevano le variazioni delle citate Attività Fiscali Differite e Passività Fiscali Differite.
Infine, l'articolo 7, composto da un unico comma, disciplina la fattispecie di un Trasferimento di una Immobilizzazione che viene contabilizzato, nel Bilancio Rilevante, al suo valore equo (fair value) in capo all'Impresa o Entità Trasferitaria (ovvero in capo all'unica impresa o entità). In tale situazione, in luogo delle disposizioni di cui all'articolo 6, si stabilisce che il valore equo può rilevare ai fini del calcolo del reddito rilevante e delle imposte rilevanti rettificate dell'Impresa o Entità Trasferitaria per l'Esercizio Transitorio e per gli esercizi successivi a condizione che, applicando i criteri dell'articolo 6, la stessa avrebbe avuto diritto a considerare rilevanti le DTA relative all'Immobilizzazione trasferita in misura non inferiore al prodotto tra 15 per cento e la differenza tra il valore della Immobilizzazione ai fini delle locali imposte rilevanti dell'Impresa o Entità Trasferitaria (ovvero dall'unica impresa o entità) e il suo Valore Contabile a fini del Bilancio Rilevante.
In sostanza, l'articolo in commento vuole evitare che l'Impresa o Entità Trasferitaria (ovvero l'unica impresa o entità) debba adottare, ai fini del calcolo dell'imposizione integrativa, un valore differente rispetto a quello contabile nelle ipotesi in cui l'applicazione dell'articolo 6 avrebbe legittimato il rilievo, ai medesimi fini, di Attività Fiscale Differita relativa all'Immobilizzazione trasferita il cui effetto, per determinare le imposte rilevanti rettificate, è del tutto corrispondente a quello conseguente all'adozione del valore equo come valore rilevante.
Fonte: DM MEF 27 dicembre 2024
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