martedì 24/12/2024 • 06:00
Il Consiglio della UE, con Decisione 10 dicembre 2024 n. 3150 pubblicata nella GUE 19 dicembre 2024, ha allungato il termine per l'Italia per l'uso delle e-fatture fino al 31 dicembre 2027 o fino all'introduzione di un sistema di fatturazione elettronica a livello europeo, se questa dovesse avvenire prima.
Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 dicembre 2024 è stata pubblicata la Decis. UE n. 2024/3150 del Consiglio del 10 dicembre 2024 recante modifica della Decis. UE n. 2018/593 che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli artt. 218 e 232 Dir. CE 2006/112 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
Ma quali sono le ragioni di un simile allungamento temporale?
Ricordiamo innanzitutto che, con i precedenti atti di esecuzione dell'UE del 16 aprile 2018 n. 593 e del 13 dicembre 2021 n. 2251, è stato concesso all'Italia il permesso di richiedere che le fatture vengano rilasciate esclusivamente in forma elettronica dai contribuenti residenti sul territorio nazionale e che l'adozione delle e-fatture avvenga indipendentemente dal consenso del ricevente, in deroga:
E inoltre, con il provvedimento adottato nel 2021 (n. 2251), il Consiglio dell'Unione Europea ha esteso questa facoltà anche agli operatori sotto il regime di franchigia (inizialmente esclusi), specificando che questa autorizzazione ha validità fino alla fine del 2024.
V'è da dire che l'approvazione di una proroga dell'autorizzazione era “sentita”, ma ci si aspettava di durata annuale anziché triennale del differimento.
Tornando ai fatti, la decisione si è resa necessaria poiché l'Italia ritiene che il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria attuato, nel quale confluiscono tutte le fatture emesse nel sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate, abbia effettivamente conseguito i suoi obiettivi, ovverosia lottare contro la frode e l'evasione fiscale, semplificare il rispetto dell'obbligo tributario e rendere più efficiente la riscossione delle imposte, riducendo in tal modo i costi amministrativi per le imprese.
Per tali ragioni, l'Italia è stata autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2027. In ogni caso, qualora ritenesse necessaria la proroga della misura speciale oltre il 2027, l'Italia dovrebbe presentare alla Commissione una richiesta di proroga. Tale richiesta dovrebbe essere accompagnata da una relazione sull'applicazione della misura speciale, inclusa una valutazione della misura speciale con riguardo alla sua efficacia ai fini della lotta alla frode e all'evasione dell'IVA nonché della semplificazione della riscossione dell'imposta. Inoltre, tale relazione dovrebbe valutare l'impatto della misura sui soggetti passivi, in particolare quelli che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'art. 282 Dir. CE 2006/112.
Se questa appare come la regola generale temporale, tuttavia la Commissione si appresta a precisare che la misura speciale dovrebbe cessare di applicarsi a decorrere dalla data di applicazione di un sistema generale relativo alla fatturazione elettronica adottato dal Consiglio a norma dell'art. 113 TFUE o a norma di qualsiasi altra disposizione pertinente di tale trattato, qualora tale sistema generale diventi applicabile prima del 31 dicembre 2027. Tale misura speciale dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dei consumatori di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie.
La Commissione precisa che, stando alle informazioni fornite dall'Italia, la misura speciale avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso dall'Italia nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
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