lunedì 23/12/2024 • 11:18
È stato pubblicato, nella GU 20 dicembre 2024 n. 298, il Decreto del MEF 6 dicembre 2024 relativo alla predisposizione della documentazione idonea per la neutralizzazione dei disallineamenti da ibridi. Il Decreto stabilisce chi deve predisporre tale documentazione e i criteri relativi a struttura, contenuto, forma e termini.
redazione Memento
Con il decreto del 6 dicembre 2024 del MEF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2024 n. 298, è stato previsto che la documentazione per consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi può essere predisposta e presentata da ogni soggetto passivo residente o localizzato in Italia ovvero anche dal soggetto passivo designato.
Si ricorda che in caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, non si applica la sanzione di cui all'art. 1 c. 2 D.Lgs. 471/97 (dichiarazione infedele) se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi (art. 1 c. 6 bis D.Lgs. 471/97 introdotto dall'art. 61 c. 1 D.Lgs. 209/2023).
Criteri d'indagine
Al fine di identificare le transazioni rilevanti e i gruppi omogenei deve essere esplicitato il percorso di analisi adottato volto ad accertare l'esistenza di un disallineamento da ibridi rilevante.
L'Allegato A del decreto in commento individua le informazioni che la documentazione deve fornire per poter essere considerata idonea. L'Allegato B delinea la procedura che il soggetto passivo deve seguire al fine di identificare le transazioni rilevanti e i gruppi omogenei rispetto all'eventuale ricorrenza dei disallineamenti da ibridi rilevanti.
Struttura, contenuto e forma della documentazione
La documentazione deve essere predisposta in relazione a ciascun periodo d'imposta e con riferimento ad ogni soggetto passivo.
Se la documentazione è predisposta dal soggetto passivo designato, essa deve essere articolata in modo tale da prevedere una sezione dedicata a ciascun soggetto passivo.
La documentazione contiene le informazioni relative al gruppo multinazionale e ai singoli soggetti passivi in esso inclusi e deve rispettare l'impostazione di cui all'allegato A del presente decreto.
La documentazione deve essere redatta in lingua italiana e firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato, del soggetto passivo o del soggetto passivo designato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta a cui si riferisce la documentazione.
Termini di consegna della documentazione
La consegna della documentazione all'amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta di esibizione da parte della stessa. Eventuali informazioni aggiuntive dovranno essere fornite entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta. L'Amministrazione finanziaria potrà concedere un ulteriore periodo di tempo fino ad un massimo di 60 giorni, sempreché compatibile con i termini di controllo.
La documentazione produce effetti esclusivamente per il periodo d'imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino al termine di decadenza per l'accertamento (art. 43 DPR 600/73).
Fonte: DM 6 dicembre 2024 (GU 20 dicembre 2024 n. 298)
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