mercoledì 18/12/2024 • 07:27
Le comunicazioni dei dati relativi alle somme liquidate dalle assicurazioni o da altri intermediari ai danneggiati devono essere inviate all’Anagrafe tributaria entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, utilizzando il Sistema di interscambio dati - Sid - (Provv. AE 17 dicembre 2024 n. 450686).
redazione Memento
Il Provvedimento del 17 dicembre 2024 n. 450686 dell'Agenzia delle Entrate sostituisce integralmente le disposizioni e le specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione definite precedentemente con il Provvedimento del 19 gennaio 2007.
Le comunicazioni dei dati relativi alle somme liquidate dalle assicurazioni o da altri intermediari ai danneggiati devono essere inviate all’Anagrafe tributaria entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, utilizzando il Sistema di interscambio dati.
Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano all’Anagrafe Tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, i dati relativi alle suddette liquidazioni, compresi quelli relativi alle erogazioni effettuate da altri in loro nome o per loro conto.
Tra i soggetti obbligati di cui al punto precedente sono compresi anche le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che sono stabili organizzazioni in Italia di imprese di assicurazioni residenti all’estero, oppure che operano in Italia in libera prestazione di servizi. La comunicazione deve contenere:
L’invio, esclusivamente telematico, deve essere effettuato utilizzando il software di controllo e di predisposizione dei file reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
La procedura deve essere considerata andata a buon fine soltanto dopo l’emissione della ricevuta. Nel dettaglio, la ricevuta deve riportare le informazioni di dettaglio sull’esito della comunicazione, i controlli effettuati e le tipologie di esito connesse alle elaborazioni.
In caso di scarto, totale o parziale della comunicazione, gli interessati dovranno inviare i dati relativi ai sinistri che risultano non essere stati acquisiti, entro il termine il 30 giugno dell’anno di riferimento, ossia entro la scadenza ordinaria. Non sono considerate tardive le comunicazioni correttive inviate entro cinque giorni lavorativi oltre tale scadenza.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, le comunicazioni riferite ad anni precedenti il 2024 e redatte secondo le modalità definite dal provvedimento del 19 gennaio 2007, non potranno più essere annullate, sostituite o integrate.
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