mercoledì 18/12/2024 • 06:00
Con la Risp. 17 dicembre 2024 n. 261, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente al regime IVA per la realizzazione di alcuni lavori di messa in sicurezza e per la fornitura di beni acquistati per detti lavori, effettuati da una società nei confronti di un'associazione avente in gestione il sito su cui verranno realizzati.
redazione Memento
Il quesito
L'Associazione di promozione sociale Alfa fa presente di avere in gestione il sito minerario situato nel Comune Beta adibito sin dall'inizio del secolo scorso all'estrazione di barite. L'Istante precisa che alcuni anni dopo il sito minerario è stato a esso affidato in gestione con il fine di conservazione, valorizzazione e divulgazione della storia mineraria che ha caratterizzato la comunità e dei paesi limitrofi per oltre un secolo di storia.
L'Associazione rappresenta, altresì, che ha in corso un progetto di qualificazione dell'area affidata in gestione nell'ex sito minerario che prevede la manutenzione straordinaria dei locali adibiti ad ex officina e sala compressori, al rifacimento della ex segheria e alla messa in sicurezza di un tratto sotterraneo della galleria, il tutto con l'obiettivo di rendere fruibile il sito a scopo turistico e culturale.
Al riguardo, viene precisato che le opere di messa in sicurezza del percorso di visita sotterraneo della Galleria sono state autorizzate dal Comune Beta con permesso di costruire allegato all'istanza di interpello. L'Associazione chiede se possa rendersi applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10%, di cui al numero 127quinquies), della Tabella A, Parte Terza, allegata al DPR 633/72, alle forniture di beni e servizi acquistati direttamente dalla Società e, allo stesso modo, di applicare la medesima aliquota IVA ridotta del 10% di cui al numero 127septies), della Tabella A, Parte Terza, allegata al DPR 633/72 alle prestazioni di servizi e fornitura di beni dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al numero 127quinquies), relativi al Permesso di costruire nr. 11/2023 di cui in premessa.
La risposta delle Entrate
Gli interventi volti alla messa in sicurezza non risultano riconducibili ad alcuna opera di urbanizzazione, sia primaria sia secondaria che sono quelle tassativamente indicate nell'art. 4 L. 847/64.
Al predetto intervento di messa in sicurezza del percorso di visita sotterraneo della Galleria non può rendersi applicabile l'aliquota IVA del 10%. Peraltro, il medesimo intervento non può fruire della medesima aliquota agevolata previsto per la realizzazione degli edifici assimilati, ricompresi nel medesimo numero 127quinquies), ciò in quanto, come in precedenza precisato, per detti edifici l'agevolazione IVA si rende applicabile nella misura in cui gli stessi vengano utilizzati per il perseguimento di finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza, come chiarito dalla circolare n. 1/E del 1994.
Conseguentemente, non si rende applicabile l'aliquota del 10% neanche alle cessioni di beni forniti, di cui al citato numero 127sexies) della medesima Tabella A, parte terza, in quanto il beneficio è strettamente correlato alla realizzazione degli edifici di cui al numero 127quinquies), a cui non può essere ricondotta l'opera in esame.
La risposta in oggetto concerne esclusivamente l'intervento di messa in sicurezza del percorso di visita sotterraneo della Galleria oggetto del quesito, ed esula da valutazioni in merito agli altri interventi/opere realizzati nell'ambito del predetto progetto di riqualificazione dell'intera area affidata in gestione all'Associazione, che risultano solo menzionati nell'istanza e rispetto ai quali l'Istante non ha fornito ulteriori elementi documentali.
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Pietro Paolo Mauro
- Dottore Commercialista, Revisore legale, Università degli studi di SalernoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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