mercoledì 18/12/2024 • 06:00
Tra le vertenze sollevate nel 2024 avanti la GUE, alcune riguardano le locazioni. Nel dettaglio, relativamente all'IVA, è stato chiesto se fosse legittimo negare l'aliquota ridotta, prevista per la locazione di stanze e camere da letto per le prestazioni non direttamente funzionali alla locazione.
È legittimo negare l’aliquota IVA ridotta, prevista per la locazione di stanze e camere da letto, in applicazione di un obbligo di scomposizione della prestazione sancito a livello nazionale, per le prestazioni non direttamente funzionali alla locazione? Questa una delle domande pregiudiziali sollevate nel 2024 avanti la Corte di Giustizia UE.
Locazione stanze e camere da letto: aliquota IVA ridotta
Tre Corti tributarie tedesche hanno chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi se è possibile per una normativa nazionale escludere dall'aliquota ridotta prevista per la locazione di stanze e camere da letto, che un imprenditore riserva all'alloggio temporaneo di terzi, in applicazione di un obbligo di scomposizione della prestazione sancito a livello nazionale, quelle prestazioni non direttamente funzionali alla locazione e remunerate tramite il corrispettivo versato per la locazione, anche se si tratta di prestazioni accessorie dipendenti rispetto all'alloggio temporaneo di terzi.
In particolare, le prestazioni che la normativa tedesca esclude dall'aliquota ridotta riguardano:
Certamente la causa può interessare anche l'Italia, ove l'art. 48 L. 342/2000 è intervenuto sul n. 120) della tabella A, parte III, allegata al decreto IVA e ha riformulato la sua scrittura adeguandola all'evoluzione normativa intervenuta nel settore delle strutture alberghiere e ricettive.
In particolare, l'aliquota IVA ridotta del 10% si applica per tutte le prestazioni rese nelle strutture ricettive definite dall'art. 6 L. 217/83, comprendendo così anche le prestazioni rese da strutture ricettive di alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, Bed and Breakfast (B&B).
Osservazioni
Quanto alle prestazioni che devono essere considerate accessorie all'operazione principale e beneficiare così del medesimo trattamento IVA, la Corte UE ha ripetutamente ribadito che un'operazione dev'essere considerata accessoria a una prestazione principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore (vedi, Corte di Giustizia Ue sentenza Deco Proteste – Editores Lda del 5 ottobre 2023, causa C-505/22 e precedente sentenza Q GmbH del 4 marzo 2021, causa C-581/19).
È quindi necessario individuare gli elementi caratteristici dell'operazione ponendosi dal punto di vista del consumatore medio. In particolare, è essenziale comprendere, nella fattispecie, se la prestazione, proprio da tale punto di vista, sia priva di una finalità autonoma.
Stesse condizioni sono previste nell'art. 12 DPR 633/72 secondo cui, affinché si abbia accessorietà, è necessario che:
Le cause sono state rubricate con il numero C-409/24, C-410/24 e C-411/24 e interessano l'art. 16 DPR 633/72.
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Nicola Santangelo
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