giovedì 05/12/2024 • 06:00
Il D.Lgs. 108/2024, contenente misure correttive ad alcuni provvedimenti attuativi della Riforma fiscale, interviene sui termini, che dal 2025 passano da 30 a 60 giorni, entro i quali il contribuente può aderire alle comunicazioni di irregolarità, versando le maggiori imposte con la sanzione ridotta.
Il tema della riscossione dei tributi correlati all'attività di controllo degli Uffici impositori rappresenta una questione centrale nella prospettiva dell'efficacia dell'azione impositiva. Lo testimoniano i numerosi interventi approvati negli ultimi tempi, finalizzati ad anticipare il momento del versamento da parte del contribuente, anche assegnando significative premialità in punto di riduzione delle sanzioni. L'attribuzione della natura esecutiva agli avvisi di accertamento, nonché la possibilità di prestare acquiescenza totale o parziale all'atto impositivo, evitando il coinvolgimento dell'agente della riscossione, rappresentano un chiaro esempio dell'attenzione che il legislatore ha appunto rivolto a questa problematica.
E’ noto poi che il “programma” di anticipazione dell'acquisizione del gettito tributario derivante dai controlli fiscali è stato bilanciato con le esigenze finanziarie del contribuente, intervenendo in modo massivo sul versamento dilazionato con un netto ampliamento del numero di rate.
In particolare, il termine previsto per prestare acquiescenza agli atti di accertamento è di 60 giorni dalla notifica, con possibilità di versamento dilazionato in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro.
Le comunicazioni di irregolarità e la ragionevolezza dell’originario termine di adesione
Le problematiche evidenziate a proposito delle rettifiche operate nell'ambito dei controlli sostanziali si sono presentate anche con riguardo alle procedure di cui all'art. 36-bis DPR 600/73, all'art. 36-ter, DPR 600/73 e all'art. 54-bis DPR 633/72, qualificate come liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni, che si trovano in una zona intermedia tra i procedimenti di riscossione e quelli di accertamento, al di là della formale collocazione in provvedimenti legislativi dedicati interamente (imposte sui redditi) o parzialmente (IVA) all'accertamento tributario.
Anche in questo caso la scelta operata nel contesto della riforma di fine anni 90 è stata quella di consentire al contribuente di prestare una “sostanziale acquiescenza” all'atto, cioè di aderire alla rettifica dell'Ufficio impositore prima di investire l'agente della riscossione. Il Fisco deve, infatti, comunicare al contribuente l'irregolarità commessa nel calcolo delle imposte o nell'effettuazione del versamento, assegnandogli un lasso temporale di 30 giorni per aderire, beneficiando di una riduzione della sanzione di omesso versamento (oggi del 25%) a un terzo o due terzi a seconda della procedura di rettifica. Dal 2008 si è, peraltro, stabilita la possibilità di beneficiare di una rateizzazione, fissando originariamente sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, per importi superiori a cinquemila euro, un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo.
Soffermandoci, intanto, sulla questione del momento entro cui aderire alla rettifica dell'Ufficio, emerge chiaramente la discrepanza tra quanto previsto nel contesto dei controlli sostanziali e dei controlli formali. Nel primo caso, infatti, vi sono 60 giorni di tempo, mentre nel secondo caso solo 30 giorni. Il differente regime delineato dal legislatore trova giustificazione nel fatto che si tratta di tipologie di rettifiche profondamente diverse: complesse nel caso dei controlli sostanziali, perché incidenti sulla quantificazione della base imponibile; semplici nel caso dei controlli formali, in quanto limitate ai profili di liquidazione e versamento dell'imposta. Anche dal punto di vista della dimensione quantitativa delle somme pretese vi sono – di norma - sensibili divergenze, essendo più alte nel primo caso e più ridotte nel secondo. Da ciò consegue che i tempi di valutazione da parte del contribuente, e del professionista che lo assiste, circa la bontà della pretesa fiscale possono ritenersi ragionevolmente più rapidi nell'ambito delle contestazioni di tipo formale.
In questa prospettiva, è sostenibile la piena legittimità costituzionale dell'assetto in vigore sino al 31 dicembre 2024 in punto di adesione alle comunicazioni di irregolarità.
L'opportuna dilatazione a 60 giorni del termine per aderire
A decorrere dal 1° gennaio 2025 secondo quanto dispone l’art. 3 D.Lgs. 108/2024, cambieranno le modalità di adesione alle comunicazioni di irregolarità: il termine di 30 giorni si sposta in avanti fino a 60 giorni, equiparando così le regole fissate nell'ambito dei controlli sostanziali con quelle che operano nei controlli formali.
La Riforma fiscale è intervenuta, invero, su un assetto consolidato da più di un ventennio, nell’ evidente prospettiva di stimolare ancor di più l'adesione spontanea alle rettifiche formali. Volendo, però, trovare una ulteriore causa giustificativa per questa innovazione, oltre a quella di “far cassa” a me sembra che, se è pur vero che di fronte ad un “avviso bonario” il contribuente può agevolmente valutare la bontà della contestazione mossa, e quindi decidere rapidamente di aderire, non si può trascurare il fatto che, anche se le rettifiche sono di valore più modesto, quei milioni di soggetti che dichiarano redditi modesti, e che possono incappare in errori formali, hanno bisogno di tempo per decidere come reperire le risorse finanziarie necessarie per aderire alla rettifica. Ed ecco che concedere “qualche giorno in più” può avere effetti positivi sulle adesioni, senza pregiudicare gli interessi erariali, atteso che saltando questa forma di “composizione bonaria”, l'Ufficio impositore dà immediatamente corso alla procedura di iscrizione a ruolo e contestuale trasmissione telematica del credito da riscuotere all'agente della riscossione, che procede senza indugio con gli strumenti cautelari ed esecutivi previsi dal DPR 602/73.
Nel complesso, quindi, l'innovazione descritta va nella giusta direzione del “Fisco amico”, stimolando l’adesione alle comunicazioni di irregolarità e riducendo sensibilmente l'intervento dell'agente della riscossione sulle contestazioni di modesto valore.
Il precedente intervento “espansivo” sulla rateizzazione
In conclusione, si segnala che le ricadute positive sopradescritte dovrebbero essere ulteriormente ”spinte” dalle novità introdotte di recente sul fronte della rateizzazione. Con la legge di bilancio per il 2023 (art. 1 c. 159 L. 197/2022) si è, infatti, passati da un regime di “otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo”, fissato nel 2015, ad un regime di “massimo di venti rate trimestrali di pari importo”.
L'azione combinata sul “fattore temporale” e sul “fattore finanziario” dovrebbe dare riscontri positivi sulle adesioni dei contribuenti alle comunicazioni di irregolarità; e non credo che vi siano ulteriori margini per migliorare l'assetto raggiunto.
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Francesco Villante
- Avvocato tributarista, esperto in accertamento e contenziosoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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