martedì 03/12/2024 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 2 dicembre 2024 n. 239, delinea la corretta compilazione del Modello Redditi in merito all'utilizzo del credito d'imposta per investimenti 4.0 effettuati nel 2022 da una società con un periodo d'imposta ultrannuale che va dal novembre 2022 al 31 dicembre 2023.
Con Risp. 2 dicembre 2024 n. 239 l'Agenzia affronta il tema del credito d'imposta per investimenti 4.0 effettuati da una società di capitali nel 2022 con periodo d'imposta ultrannuale e chiarisce le modalità di compilazione del Quadro RU del Modelllo REDDITI SC.
Il caso prospettato
Il caso prospettato si riferisce alla corretta compilazione dei Modelli dichiarativi in merito all'utilizzo del credito d'imposta per investimenti 4.0 di una società (ALFA Srl), che svolge l'attività di gestione di poliambulatori e/o centri specialistici per consentire la fornitura di servizi medici di odontoiatria generale e implantologia e la prestazione di servizi nel campo della medicina umana, con un periodo d'imposta ultrannuale che va dal novembre 2022 al 31 dicembre 2023.
Nel novembre 2022 la società ha acquistato un macchinario che possiede tutte le caratteristiche tecniche necessarie per poter beneficiare del credito d'imposta 4.0 (nella misura del 40% del costo) e che è entrato in funzione dal 1° gennaio 2023, data d'inizio dell'attività sociale. La società chiede, in merito alla fruizione del descritto Credito d'imposta relativo all'investimento effettuato nel corso del 2022, come debba procedere all'esposizione di detto credito nella dichiarazione Modello Redditi SC 2024, per il suo primo periodo d'imposta ultrannuale (ottobre 202231 dicembre 2023), nonché come utilizzarlo in compensazione in sede di F24.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Il c. 1057 dell'art. 1 L. 178/2020 ha riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40% del costo, per la quota d'investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (cosiddetto allegato A), a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
L'Agenzia delle Entrate ricorda che con Circolare 23 luglio 2021 n. 9/E sono stati forniti chiarimenti sul credito d'imposta in argomento e ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti si deve far riferimento alle regole generali della competenza previste dall'art. 109, c. 1 e 2, TUIR: essendo il valore dell'investimento effettuato nel 2022 dalla società inferiore a 2,5 milioni di euro il tax credit spetta nella misura del 40%.
Tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti non 4.0, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0: nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta non in misura piena.
L'Agenzia precisa che la società potrà utilizzare il credito d'imposta in misura piena esclusivamente a partire dal periodo d'imposta in cui il bene è stato interconnesso: nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d'imposta ''in misura ridotta'' fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione oppure può decidere di attendere l'interconnessione e fruire del credito di imposta ''in misura piena''. Per ''misura ridotta'' si intende l'aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi a oggetto beni strumentali ''ordinari''. In tale evenienza, l'ammontare del credito fruibile ''in misura piena'' dall'anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
Il credito in esame può essere utilizzato in compensazione nel Modello F24 indicando il codice tributo 6936 e quale anno di riferimento l'anno in cui è iniziato l'investimento, nel caso di specie il 2022, a nulla rilevando l'anno di conclusione dell'investimento o l'anno di interconnessione del bene strumentale, conformemente alle indicazioni fornite, da ultimo, con le Risposte a quesiti del 16 aprile 2024 rese dall'Agenzia delle Entrate.
Nel Modello Redditi SC 2024 relativo al periodo d'imposta 2023, pur avendo effettuato l'investimento nel 2022, la società dovrà compilare il Quadro RU del Modello come se avesse acquistato il bene nel 2023 e, in particolare, il Rigo RU5 (Colonne 1 e 3) e il Rigo RU130, oltre gli altri campi del Quadro RU richiesti.
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