lunedì 02/12/2024 • 16:27
Un soggetto AIRE che già lavora in Italia e acquista un immobile in Italia, fruendo dell'agevolazione prima casa e impegnandosi a trasferire la residenza nel Comune dell'immobile, non può revocare la dichiarazione di trasferimento della residenza e trasferirsi nuovamente all'estero. Lo ha chiarito la Risp. AE 2 dicembre 2024 n. 238.
redazione Memento
Con la risposta n. 238 del 2 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un soggetto iscritto all'AIRE e rientrato in Italia che, al momento dell'acquisto di un immobile in Italia con l'agevolazione prima casa svolge già la propria attività lavorativa in Italia e nell'atto di acquisto si impegna a trasferire la residenza entro 18 mesi, non può fruire dell'agevolazione prima casa in quanto non risulta integrato, al momento dell'acquisto dell'immobile, il presupposto di acquirente ''trasferito all'estero per ragioni di lavoro''.
Si ricorda che i soggetti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro possono beneficiare dell'agevolazione prima casa a condizione che l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui (Nota 2 bis lett. a tariffa parte I allegata al DPR 131/86):
Pertanto, possono accedere al beneficio fiscale in esame le persone fisiche che, contestualmente (Circ. AE 16 febbraio 2024 n. 3/E):
Per fruire dell'agevolazione, devono ricorrere naturalmente anche le condizioni di cui alle lett. b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso Comune) e c) (novità nel godimento dell'agevolazione) della Nota II bis.
Nel caso di specie, l'istante, trasferitosi all'estero e iscritto all'AIRE, è rientrato in Italia per motivi lavorativi e ha acquistato un immobile fruendo dell'agevolazione prima casa, impegnandosi a trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile. Successivamente, l'istante fa presente di essere interessata al mantenimento della residenza all'estero e all'iscrizione all'AIRE e, dunque, per conservare le agevolazioni in esame, chiede di poter procedere alla rettifica della dichiarazione precedentemente resa in relazione al trasferimento della residenza. Come chiarito dall'AE, il mancato rispetto dell'impegno assunto in atto a trasferire la residenza, entro 18 mesi, nel Comune ove è ubicato l'immobile, comporta la decadenza dalle agevolazioni fruite per l'acquisto della prima casa.
Con la risoluzione 31 ottobre 2011 n. 105/E, è stato chiarito che laddove sia ancora pendente il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza, l'acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l'impegno assunto, anche per motivi personali, possa revocare la dichiarazione di intenti formulata nell'atto di acquisto dell'immobile, presentando un'apposita istanza all'Ufficio presso il quale l'atto è stato registrato e chiedendo la riliquidazione dell'imposta assolta in sede di registrazione, senza applicazione di sanzioni.
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