giovedì 28/11/2024 • 15:41
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. a interpello 231/2024, conferma la non riconducibilità, tra i redditi imponibili, delle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di borsa di studio per i figli in virtù del raggiungimento di risultati scolastici eccellenti.
redazione Memento
L'ente che propone interpello ha inteso erogare somme, a titolo di borsa di studio, ai figli dei dipendenti che avessero superato gli esami principali e complementari previsti nel corso dei vari anni accademici, ottenendo una valutazione media non inferiore a 26/30.
L'accoglimento delle domande era subordinato alla duplice condizione che lo studente risultasse fiscalmente a carico del genitore richiedente e che non avesse beneficiato, per l'anno di riferimento, di analoghe erogazioni, di natura sia pubbliche che privata.
Il quesito
L'Ente istante interpellava l'Agenzia delle Entrate affinché chiarisca se le borse di studio in oggetto possano concorrere o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51, c. 2, lett. f bis), TUIR).
Secondo la sua interpretazione, le somme erogate a titolo di borsa di studio non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, con esclusione dell'alveo applicativo della disciplina del TUIR. Peraltro, tali somme sarebbero esenti anche in assenza di una documentazione che ne attesti l'impiego.
Di conseguenza, i relativi importi andrebbero inseriti nella sezione della CU “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione” (dal punto 701 al punto 706 CU).
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
L'AE, per rispondere all'interpello, chiarisce che nella definizione di reddito da lavoro dipendente (art. 51, c. 1 TUIR), secondo il principio di onnicomprensività, devono farsi rientrare tutte le somma e i valori, a qualunque titolo percepiti, connessi al rapporto di lavoro.
La stessa disposizione normativa, tuttavia, esclude dal concetto di reddito da lavoro dipendente fiscalmente rilevante, i beni e i servizi che il datore di lavoro offre ai propri dipendenti affinché li utilizzino per finalità educative e di istruzione dei familiari a carico.
Peraltro, richiamando proprie precedenti circolari, l'Agenzia precisa che le borse di studio connesse al raggiungimento di eccellenti risultati in ambito scolastico, rientrano nei benefit che il datore di lavoro può erogare in favore dei lavoratori sia sotto forma diretta di servizi di educazione e istruzione sia attraverso la corresponsione di somme di denaro.
Dunque, l'AE ha ritenuto che le borse di studio erogate dal datore di lavoro per premiare il raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti in ambito scolastico e universitario non concorrano alla formazione del reddito da lavoro dipendente, purché i lavoratori dimostrino, con apposita documentazione, l'utilizzo delle somme a tali fini.
Tali importi devono essere riportati tra i redditi esenti, ai punti 464 e seguenti della CU 2024 e non nella voce “Rimborsi esenti”.
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