In tema di seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES e IRAP, nonché delle relative imposte sostitutive e addizionali, unitamente all'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) e dell'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero), i soggetti passivi sono tenuti al versamento entro il 2 dicembre 2024. Entro la medesima data, i contribuenti sono tenuti a versare anche gli acconti 2024 dell’imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA). In realtà, il termine sarebbe dovuto scadere il 30 novembre 2024, ma, considerato che tale giorno cade di sabato, i contribuenti potranno giovarsi di uno slittamento dei tempi per l'adempimento.
Cripto-attività: versamento acconto IVCA
Per la prima volta quest'anno sarà dovuto l'acconto anche per l'imposta sul valore delle cripto-attività (c.d. IVCA). Tale tributo (del 2 per mille) è stato introdotto con la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), la quale ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e in luogo dell'imposta di bollo, l'applicazione di una nuova imposta sul valore delle cripto-attività sulle quali non sia stata previamente applicata l'imposta di bollo da parte di un intermediario, detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato a prescindere dal fatto che quest'ultimi siano tenuti o meno all'assolvimento degli obblighi sul monitoraggio fiscale.
L'imposta si applica alle cripto-attività definite dall'art. 67 c. 1 lett. c-sexies) TUIR, escludendo gli strumenti finanziari digitali previsti dal DL 25/2023.
L'IVCA, in ossequio al combinato disposto dell'art. 19 commi 18 e 21 DL 201/2011, segue la disciplina delle imposte sui redditi relativamente a numerosi campi d'applicazione (come per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi), compreso quello sulle modalità di versamento in acconto e in saldo. Il meccanismo da ultimo citato, però, ha dovuto attendere la propria piena realizzazione per un intero periodo d'imposta, considerando come lo scorso anno l'acconto sull'IVCA non fosse dovuto.
Infatti, il meccanismo degli acconti per l'anno successivo e dei saldi per l'anno in corso, previsto dal nostro ordinamento tributario in relazione a diverse imposte, si fonda sul parametro della base storica ai fini del calcolo dell'anticipo a cui è tenuto il contribuente: quest'ultimo trova la propria giustificazione in una banale quanto controversa presunzione, ossia che l'imposta dovuta per l'anno successivo sarà (quantomeno) del medesimo importo di quella pagata l'anno prima. Evidentemente, essendo l'IVCA entrata in vigore soltanto nel 2023, l'anno scorso non si erano ancora create le condizioni per i versamenti degli acconti, le quali hanno trovato solo a partire dal periodo d'imposta in corso la loro compiuta realizzazione.
Acconti delle imposte sui redditi
I soggetti passivi IRPEF sono tenuti a versare un acconto per l'annualità in corso pari al 100% dell'imposta liquidata per l'anno solare precedente. Tale adempimento, a seconda dell'importo dovuto, può richiede l'attuazione in un'unica soluzione o per mezzo della rateizzazione.
Se il quantum del tributo non supera i 257, 52 euro, infatti, quest'ultimo dovrà essere adempiuto entro la data sopra indicata; in caso contrario, il pagamento dovrà avvenire in due rate, la prima delle quali, rateizzabile mensilmente, deve essere calcolata nella misura del 40% ed essere versata unitamente al saldo (di solito entro il 30 giugno, quest'anno il 1° luglio), mentre la seconda, del valore del 60%, soggiace ai medesimi termini previsti per la rata unica e deve essere versata in un'unica soluzione senza possibilità di pagamento rateale. Al medesimo schema rispondono gli adempimenti previsti per i soggetti passivi IRES, salvo lievissime differenze: nell'ambito dell'imposta da ultimo citata, infatti, la rata unica si è preclusa in caso di acconti dovuti eccedenti i 103 euro.
Per i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), invece, è necessario procedere al versamento unico nel caso in cui l'importo dovuto non superi la soglia dei 206 euro; in caso contrario, per il pagamento in due momenti le rate dovranno essere determinate in egual misura.
Per il calcolo degli acconti è lasciata al contribuente libera scelta rispetto all'utilizzo del metodo storico (ossia in base all'imposta dovuta per l'anno precedente) o del metodo previsionale (ossia sulla base del debito tributario che si presume dovuto per l'anno in corso), senza alcun vincolo per l'esercizio dell'opzione relativa al secondo acconto in base al metodo prescelto per calcolare l'eventuale prima rata.