giovedì 21/11/2024 • 14:44
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 21 novembre 2024 n. 225, ha fornito chiarimenti circa l'applicazione del regime di parziale detassazione dell'indennità relativa al trattamento di fine servizio (TFS) in caso di pagamento rateale. La detassazione non si applica, invece, al TFR.
redazione Memento
Con la risposta n. 225 del 21 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate in tema di indennità relativa al trattamento di fine servizio (TFS) per i dipendenti pubblici ha chiarito che il limite massimo di detassazione di 50.000 euro è riferibile all'imponibile fiscale complessivo (determinato ai sensi dell'art. 19 c. 2 bis DPR 917/86), indipendentemente dalla circostanza che il pagamento avvenga in un unico importo annuale o in più rate. L'AE ha, inoltre, chiarito che la detassazione si applica esclusivamente al TFS, pertanto deve escludersi l'applicazione al trattamento di fine rapporto (TFR).
Si ricorda che l'art. 24 DL 4/2019 prevede che l'aliquota IRPEF sull'indennità di fine servizio comunque denominata è ridotta in misura pari a:
a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 36 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 60 mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.
La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro, al quale si applica l'aliquota piena. L'importo di 50.000 euro costituisce il limite massimo entro il quale applicare la riduzione dell'aliquota, indipendentemente dall'importo complessivo del TFS erogato.
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Francesco Geria
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