lunedì 25/11/2024 • 06:00
Le statistiche dell'OCSE su MAP e APA evidenziano una crescita degli accordi conclusi, rafforzando il ruolo di entrambi gli strumenti nel mitigare la doppia imposizione. In Italia, nonostante tempi ancora lunghi, emerge un trend positivo di utilizzo degli APA per prevenire le controversie fiscali.
Il 15 novembre 2024 l'OCSE ha pubblicato le consuete statistiche sulle procedure amichevoli (mutual agreement procedure, MAP) includendo per la prima volta quelle sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento bilaterali e multilaterali (advanced pricing arrangement, APA), entrambe riferite al 2023. Nel primo ambito le statistiche sono finalizzate al monitoraggio dell'applicazione del minimum standard dell'Azione 14 del Progetto BEPS del G20/OCSE per verificare l'efficacia e la tempestività dei meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali internazionali; i dati afferiscono a 120 giurisdizioni fornendo una rappresentazione pressoché completa dei casi di MAP a livello mondiale. Le statistiche sugli APA derivano dai dati forniti da 46 giurisdizioni e rappresentano un impegno ulteriore rispetto all'Azione 14.
L'Italia è ai primi posti, dopo Germania e Francia, per il numero di procedure amichevoli ancora in discussione ed è in linea rispetto ai dati medi sugli APA degli altri Stati europei.
Le MAP
Le MAP sono uno strumento di risoluzione delle controversie fiscali che possono eventualmente insorgere tra gli Stati, volte a eliminare fenomeni di doppia imposizione giuridica o economica. Sono previste sia dall'art. 25 del modello di convenzione dell'OCSE, a cui si rifanno la maggior parte delle convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte dagli Stati, sia dall'art. 25 del modello di convenzione delle Nazioni Unite. Le multinazionali che operano all'interno dell'Unione europea possono attivare le procedure amichevoli sia attraverso le convenzioni bilaterali in essere con le proprie controparti, sia attraverso due strumenti dedicati, ossia la convenzione arbitrale del 23 luglio 1990 numero 90/436/EEC e la Direttiva (UE) 2017/1852 del 10 ottobre 2017 (Direttiva MAP). Le statistiche in commento riguardano tuttavia solo le procedure amichevoli attivate secondo le convenzioni bilaterali.
A livello mondiale i tempi medi di chiusura dei casi sono pari a 27,3 mesi (32 mesi per i casi in materia di prezzi di trasferimento e circa 23 mesi per gli altri casi). I trend indicano che per la prima volta si è verificato un lieve decremento dei casi aperti a fine anno e, in parallelo, un aumento rilevante dei casi chiusi (7,4% dei casi sui prezzi di trasferimento e 15,8% negli altri casi). La percentuale di accordi conclusi con successo dalle autorità competenti coinvolte è pari al 74%: in assenza, infatti, di una clausola arbitrale, alle autorità competenti è richiesto di fare del proprio meglio per eliminare la doppia imposizione, non essendo previsto uno specifico obbligo di risultato.
I dati italiani sulle MAP
Alla fine del 2023 in Italia erano ancora in discussione 874 casi, di cui 613 aventi a oggetto fattispecie di transfer pricing. Solo nel 2023 sono state avviate 350 nuove procedure (di cui 220, pari al 63%, in materia di prezzi di trasferimento). Il numero di istanze di MAP presentate nel 2023 è diminuito rispetto al 2022, in linea con il lieve decremento dei casi attivati a livello globale. Nello stesso periodo in esame, l'autorità competente italiana ha concluso 405 casi (304 casi sui prezzi di trasferimento).
L'esito della MAP ha garantito l'eliminazione completa della doppia imposizione nel 62% dei casi (72% per i casi di transfer pricing e 34% nei restanti casi).
I dati indicano una utile approssimazione delle principali controparti con cui le imprese italiane intrattengono relazioni infragruppo: sia per i casi di transfer pricing sia per tutte le altre fattispecie sono infatti Francia e Germania a guidare la classifica.
Attraverso i dati pubblicati possiamo desumere che, a partire dal 2020, si sono verificati:
Se è vero che per le controversie presentate dai contribuenti prima del 2016 la tempistica media per la chiusura dei casi è molto lunga e di circa 8 anni, si segnala che le procedure avviate dopo il 2016 hanno richiesto in media 32 mesi nei casi di transfer pricing e circa 19 mesi per le altre fattispecie per giungere a una conclusione.
Gli APA bilaterali e multilaterali
Considerando che le MAP intervengono ex post sulla corretta attribuzione della pretesa impositiva tra gli Stati, è fondamentale il ricorso a strumenti ex-ante per evitare possibili contestazioni, e tra questi, gli strumenti più idonei sono gli APA, volti a definire, in contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e per un periodo predeterminato, metodi e criteri applicabili alle operazioni cross-border infragruppo, garantendo certezza in via preventiva. Gli accordi bilaterali e multilaterali, in particolare, eliminano in toto il rischio di doppia imposizione.
A fronte di un numero più limitato di giurisdizioni che hanno inviato le statistiche sui casi bilaterali e multilaterali, tuttavia il livello di rappresentatività dei dati è apprezzabile. La percentuale globale di chiusura con successo degli accordi è pari al 25% e i tempi medi di conclusione sono di 36,8 mesi.
I dati italiani sugli APA bilaterali e multilaterali
I dati del 2023 indicano un numero di procedure ancora in discussione consistente (244 casi a fine anno). Le tempistiche medie di conclusione sono di quasi 42 mesi, con una percentuale di raggiungimento di un accordo pari a circa l'83%.
Esaminando i dati congiuntamente alle statistiche pubblicate dalla Commissione europea emerge che i tempi di conclusione degli accordi sono in netto miglioramento rispetto ai dati degli anni precedenti. Sebbene le lunghe tempistiche iniziali possano scoraggiare alcune imprese dall'intraprendere un percorso di compliance fiscale attraverso una procedura di APA, è importante sottolineare i vantaggi significativi dello strumento. In particolare, per le procedure bilaterali o multilaterali, il contribuente beneficia di una tutela immediata contro i potenziali effetti della doppia imposizione già a partire dalla presentazione dell'istanza. Inoltre, l'accordo può essere applicato retroattivamente a tutte le annualità ancora accertabili, previa specifica richiesta. Gli elementi appena descritti rendono le procedure di APA un'opzione strategicamente vantaggiosa per le imprese interessate a garantire certezza fiscale e mitigare i rischi di controversie, come dimostrato dall'aumento negli anni delle istanze presentate dai contribuenti.
Fonte: OCSE, Statistiche sulle procedure amichevoli, 15 novembre 2024
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Diego Avolio
- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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