Il Ministero del Lavoro è stato sollecitato a rendere un parere attraverso cui chiarire se gli enti che dichiarino di essere in possesso di un patrimonio minimo consistente esclusivamente o prevalentemente in cd. “intangible assets”, costituiti da proprietà intellettuale, possano acquisire personalità giuridica e iscriversi dunque nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Più in generale, se, ai fini del conseguimento della personalità giuridica, sia idoneo il possesso di un patrimonio consistente prevalentemente in un apporto di opere e servizi.
Il parere del Ministero
Nel richiamare la disciplina del Codice del Terzo settore (art. 22, c. 4, D.Lgs. 117/2017), il Ministero ha evidenziato che, in alternativa alle somme liquide di €15.000 per le associazioni e € 30.000 per le fondazioni, il patrimonio possa essere costituto anche da beni diversi dal denaro.
Dalla formulazione letterale della norma e dagli studi di settore dovrebbe escludersi la possibilità di:
- dotare l'ente di un patrimonio costituito da prestazioni di opere o di servizi oppure da crediti;
- apportare al patrimonio degli Enti del terzo settore (ETS) le prestazioni di opere e servizi, in quanto non facilmente monetizzabili;
- procedere alla costituzione di un ETS con personalità giuridica mediante conferimento d'opera o di servizi, anche se garantiti da polizza assicurativa o fidejussione bancaria, così come il conferimento di crediti.
La definizione di legge (art. 22 D.Lgs. 117/2017) richiamando la definizione di beni quali “cose che possono formare oggetto di diritti” (art. 810 c.c.), comprensiva dei beni immateriali (brevetti, marchi, etc.), esclude i diritti che hanno per oggetto un comportamento soggettivo.
Conclusioni
È indubbio che debbano tenersi in considerazione le peculiarità degli enti del Terzo settore, che, privi di scopo di lucro e volti al perseguimento non dell'interesse dei singoli soci, come nel caso dei soggetti aventi forma societaria, ma del cd. “bene comune” nelle sue molteplici declinazioni, necessitano di particolari tutele anche sotto il profilo delle garanzie.
Pertanto, è responsabilità del notaio, prima di presentare l'istanza di iscrizione al RUNTS o quella finalizzata al conseguito della personalità giuridica di un ente già iscritto, verificare attentamente, in via preliminare, che sussistano i requisiti di legge, compreso quello afferente al patrimonio minimo.
Ne consegue che, in caso di carenza dei requisiti e nel caso in cui il patrimonio non sia costituito nei modi di legge, il notaio deve esimersi dal deposito dandone comunicazione motivata ai committenti.
L'ufficio che, in tale ipotesi, ha ricevuto l'istanza – sebbene possa segnalare la questione al notaio con interlocuzioni preliminari – deve rimettere a costui la questione, rinviando eventualmente alla sede di controllo la verifica circa la regolarità del patrimonio minimo, anche procedendo eventualmente a invitare l'ente alla ricostituzione dello stesso qualora ritenga ragionevolmente che il patrimonio si sia ridotto al di sotto della soglia di legge.
Dunque, in questa fase, l'ufficio suddetto può richiedere che gli incrementi siano effettuati in denaro o altri beni adeguatamente periziati, escludendo la possibilità di fare ricorso ad opere o servizi.
Fonte: Nota Min Lav 19 novembre 2024 n. 15849