martedì 19/11/2024 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate, con Provv. 18 novembre 2024 n. 418393, ha approvato il Modello di comunicazione per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica, per le imprese attive nei settori agricoli, forestale, pesca e acquacoltura, con le relative istruzioni e definizione del contenuto e delle modalità di trasmissione.
L'art. 16-bis DL 124/2023 prevede un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a) TFUE e le zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107 par. 3 lett. c) TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Sono escluse dalla presente agevolazione:
In base all'art. 4 c. 1 Decreto, per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 maggio 2024 fino al 15 novembre 2024.
Viene previsto che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Modello di comunicazione
Con Provv. direttoriale 18 novembre 2024 n. 418393, è stato approvato il Modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura”, con le relative istruzioni e vengono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
La comunicazione è composta dal Frontespizio contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell'impresa beneficiaria, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, la rinuncia totale al credito d'imposta e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal Quadro A contenente i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta, dal Quadro B contenente i dati della struttura produttiva, dal Quadro C contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, dal Quadro D contenente l'elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste, compresi gli aiuti de minimis e dal Quadro E contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione prevista.
Si rammenta che la comunicazione deve essere inviata dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine e nei 4 giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i 5 giorni solari successivi a tale termine.
Nel medesimo periodo e con le stesse modalità è possibile:
a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) rinunciare totalmente al credito d'imposta indicato nell'ultima Comunicazione validamente presentata.
La Comunicazione è scartata nel caso in cui:
Oltre i termini di presentazione possono essere accolte eventuali comunicazioni con cui è possibile rettificare unicamente i dati del Quadro C, nei casi di comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro 60 giorni dalla restituzione dell'apposita ricevuta.
Per le comunicazioni sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva, qualora la Prefettura segnali l'impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella comunicazione, l'Agenzia delle Entrate trasmette al beneficiario una comunicazione contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell'informazione antimafia, una comunicazione rettificativa di quella già presentata contenente i dati aggiornati nel Quadro C, mediante posta elettronica certificata. Fino all'invio della Comunicazione è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all'invio della Comunicazione l'Agenzia delle Entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato.
Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali.
Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto per la fruizione del credito, ossia che l'investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l'apposita certificazione, nella Comunicazione viene richiesta l'indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.
Utilizzo del credito d'imposta
Il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione orizzontale non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.
La quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l'emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l'Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di spettanza del credito, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.
Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:
a) il Modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo Modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il Modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del Modello F24.
Il credito d'imposta, nella misura spettante, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 16-bis c. 1 DL 124/2023, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Il Decreto 18 settembre 2024 definisce le modalità di accesso al beneficio nonché, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credit..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.