mercoledì 13/11/2024 • 15:34
La riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni è una delle riforme del PNRR. La Ragioneria Generale dello Stato, con Circ. 8 novembre 2024 n. 36, ha fornito le linee guida per i pagamenti delle fatture, analizzando anche l’andamento del 2023.
redazione Memento
Tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l’Italia si è impegnata a realizzare, è prevista la Riforma n. 1.11 “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”.
La Dir. UE 2011/7 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita nella normativa nazionale con il D.Lgs. 231/2002, stabilisce che il periodo di scadenza delle fatture emesse nei confronti di una pubblica amministrazione è, in generale, pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, estensibile a 60 giorni nel settore sanitario o in relazione alla specifica natura del rapporto contrattuale. L’eventuale estensione dei tempi di pagamento fino ad un massimo di 60 giorni deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare “natura del contratto” o di “talune sue caratteristiche”.
Con la circolare n. 36 dell’8 novembre 2024, la Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato che dall’analisi delle fatture ricevute dalle pubbliche amministrazioni nell’anno 2023 sono emerse casistiche di non corretta applicazione del termine di pagamento. In considerazione del fatto che le fatture ricevute nel 2024 saranno oggetto di rendicontazione del target del primo trimestre 2025 della M1C1-Riforma 1.11 del PNRR, si invitano codeste Amministrazioni a voler verificare la sussistenza delle condizioni previste dal D.Lgs. 231/2002 qualora i termini di scadenza indicati siano superiori a 30 giorni. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla situazione delle eventuali fatture che riportano termini di scadenza superiori a 60 giorni non consentiti dalla normativa vigente.
L’attività di monitoraggio ha evidenziato la presenza di fatture per le quali è possibile presumere che il calcolo sia avvenuto in modo errato. Al riguardo, si rammenta che la data di scadenza deve essere fissata conteggiando i giorni di calendario, senza alcuna esclusione, e a prescindere dal numero di giornate delle mensilità coinvolte. In particolare, non devono essere in alcun modo scomputati i giorni festivi, ovvero i giorni non lavorativi.
In nessun caso il termine di scadenza può essere utilizzato per compensare le fasi, legittimamente previste, di sospensione della fattura. Considerato che la tempestiva disponibilità e correttezza delle informazioni riguardanti la contabilizzazione dei documenti nei sistemi informativi sono essenziali per consentire al sistema PCC l’elaborazione di indicatori attendibili per la valutazione del livello e della dinamica dei tempi di pagamento e dello stock di debiti commerciali, è necessario che le amministrazioni pubbliche procedano ad una corretta registrazione della eventuale fase di sospensione delle fatture.
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