Sulla base di quanto disposto dal Decreto PNRR (art. 30, c. 5-9, DL 19/2024 conv. in L. 56/2024), è stata prevista una specifica disciplina in materia di promozione della compliance in ambito contributivo al fine di introdurre nuove e più avanzate modalità di comunicazione tra il contribuente e l'INPS, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.
Nello specifico, l'INPS mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti. Pertanto, l'Istituto è legittimato a inviare al contribuente, o al suo intermediario, comunicazioni di invito alla compliance e alla correzione spontanea di irregolarità commesse nella trasmissione dei flussi contributivi.
La nuova “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”
Tanto rappresentato, con il messaggio in commento l'INPS comunica il rilascio della “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso” che, in questa prima fase, è stata alimentata con i dati presenti nel “Cruscotto di monitoraggio UniEmens/UNILAV”: i dati caricati si riferiscono ai rapporti di lavoro attivi, sulla base di quanto dichiarato nelle comunicazioni obbligatorie, privi delle corrispondenti denunce UniEmens individuali. Al momento, sono esclusi i rapporti di lavoro dipendente in agricoltura, i rapporti di lavoro pubblico e i lavoratori autonomi dello spettacolo.
L'applicazione integra al proprio interno le funzionalità di comunicazione bidirezionale del “Fascicolo elettronico del contribuente”, consentendo l'invio delle lettere attraverso l'utilizzo dello specifico oggetto “Confronto UniEmens-UNILAV”, selezionabile tra quelli afferenti alle attività di vigilanza documentale. Il contribuente, o gli intermediari muniti di delega attiva, possono a loro volta rendere disponibili all'INPS eventuali elementi, idonei a giustificare la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in Unilav e quanto trasmesso all'INPS, utilizzando il medesimo oggetto per l'invio di una comunicazione dal “Cassetto previdenziale aziendale.
Modalità di effettuazione delle regolarizzazioni UniEmens
I datori di lavoro che, in seguito alla ricezione della lettera di invito alla compliance, intendono effettuare le operazioni di regolarizzazione devono, per i soli rapporti di lavoro individuati nella medesima lettera, trasmettere un flusso UniEmens utilizzando il seguente tipo regolarizzazione di nuova istituzione:
- RE, avente il significato di “REGOLARIZZAZIONE DA COMPLIANCE - EVASIONE'”.
In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati, l'INPS procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle sanzioni civili nella misura, in ragione d'anno, pari al 30%; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60% dei contributi o premi non corrisposti.
L'accesso al regime sanzionatorio agevolato
In caso di regolarizzazione e pagamento dei contributi omessi entro 30 giorni dalla notifica della lettera di invito alla compliance, il contribuente potrà accedere al regime sanzionatorio agevolato: nell'ipotesi di evasione contributiva, è prevista una sanzione civile annuale pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5.5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. L'applicazione della misura ridotta è prevista anche in caso di pagamento rateale; la relativa domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica della lettera di compliance e l'agevolazione è subordinata al versamento della prima rata.
Fonte: Mess. INPS 13 novembre 2024 n. 3782