mercoledì 13/11/2024 • 06:00
È compliant con la normativa privacy lo schema di disciplinare che individua le tipologie di dati e le modalità di acquisizione delle informazioni ai fini delle verifiche INPS sul possesso dei requisiti per accedere ad ADI e SFL. Lo chiarisce il Garante Privacy nella newsletter del 22 ottobre 2024.
Il parere favorevole dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rispetto alle verifiche INPS sull'accesso all'assegno di inclusione e al Supporto per la Formazione e il Lavoro sblocca definitivamente l'attività di controllo, ad ampio raggio, che l'Istituto previdenziale avvierà sulla concessione di ADI e SFL, stabilendo le modalità da seguire nell'acquisizione delle informazioni necessarie.
Assegno di inclusione
L'Assegno di inclusione, introdotto dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale per le fasce deboli di popolazione, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa (art. 1 DL 48/2023 conv. in Legge 85/2023).
Il beneficio economico è riconosciuto ai nuclei familiari in cui sono presenti persone con disabilità, minori, over 60 o componenti in condizione di svantaggio, inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari e si compone di due parti:
L'assegno è erogato per massimo 18 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi previa sospensione di un mese e va richiesto telematicamente all'INPS anche tramite CAF o Patronati.
I requisiti per l'accesso all'ADI devono essere posseduti al momento della presentazione della richiesta e conservati per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
Supporto per la Formazione e il Lavoro
Il Supporto per la formazione e il lavoro, attivo dal 1° settembre 2023, è invece una misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.
Vi accedono i componenti dei nuclei familiari tra i 18 e i 59 anni dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 6.000 euro annui, non aventi i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione.
Può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione, ma a determinate condizioni.
La richiesta di accesso al SFL deve avvenire telematicamente rivolgendosi anche a CAF o Patronati.
A seguito della presentazione della domanda o all'esito positivo dell'istruttoria avviata dall'INPS, il richiedente deve accedere al portale del Sistema Informativo per l'inclusione sociale (SIISL), per compilare il Patto di attivazione digitale (PAD).
È prevista la corresponsione di una indennità di partecipazione pari a 350 euro mensili, per un massimo di 12 mesi, per il periodo di partecipazione ai progetti.
Attività di verifica dell'INPS
Le informazioni contenute nelle domande sono utilizzate dall'INPS per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l'accesso alle misure su richiamate.
Secondo quanto previsto dall'articolo 4 del DM 13 dicembre 2023, le verifiche possono essere effettuate dall'Istituto sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione da Comuni, Ministero dell'Interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), Ministero della Giustizia, Ministero dell'Istruzione e del merito, Anagrafe tributaria, Pubblico Registro Automobilistico e altre Pubbliche Amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti.
Lo stesso articolo 4 stabilisce che l'INPS, mediante la piattaforma GePI, comunica ai Comuni responsabili dei controlli anagrafici le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti. E, tramite la stessa piattaforma, l'Istituto comunica ai Comuni, con riferimento alle certificazioni di svantaggio rilasciate dai medesimi, le dichiarazioni da verificare.
Per le certificazioni di svantaggio non rilasciate dal Comune e non disponibili sul SIISL o negli archivi dell'Istituto, l'INPS invece interroga, in interoperabilità, le banche dati del Ministero della salute o del Ministero della giustizia, in base ai contenuti alle condizioni di svantaggio dichiarate.
L'INPS, sentito il Garante privacy, è tenuto ad adottare un disciplinare sui controlli, definendo, se non già disciplinate, le tipologie di dati, le modalità di acquisizione delle predette informazioni e le misure a tutela degli interessati, funzionali alla verifica del possesso dei requisiti.
Le stesse disposizioni valgono anche per le verifiche da effettuare sulle domande di SFL.
Le modalità di verifica INPS
Lo schema di disciplinare predisposto dall'INPS individua le modalità di verifica del possesso dei requisiti previsti ai fini della concessione di ADI e SFL.
In particolare, le verifiche “esterne” attengono:
Altre verifiche possono essere invece effettuate consultando informazioni disponibili all'interno delle banche dati detenute dall'INPS. Trattasi di quelle concernenti l'esistenza di una DSU in corso di validità, la residenza, lo stato lavorativo in cui versa il richiedente o un componente il nucleo familiare, la la percezione di altre misure incompatibili o che rilevano ai fini del diritto al beneficio.
Le verifiche sono effettuate sia in fase di istruttoria della domanda e per ogni rinnovo, sia, successivamente, con cadenza di norma mensile.
Parere del Garante privacy
Il Garante privacy, valutate le disposizioni in materia di protezione dei dati personali dello schema di disciplinare, le ritiene conformi alla normativa privacy.
Flussi e tipologie di dati personali sono trattati nel rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza.
Le modalità di verifica mediante scambi informativi con le amministrazioni titolari dei trattamenti di competenza seguono un modello che assicura la comunicazione dei soli dati personali strettamente necessari ai fini dell'effettuazione delle verifiche previste per legge, secondo il principio di minimizzazione dei dati.
Lecite infine le procedure per lo scambio tempestivo di informazioni tra l'Inps e le altre amministrazioni in caso di violazioni di sicurezza.
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Francesca Bicicchi
- Consulente del Lavoro in Roma e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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