mercoledì 13/11/2024 • 06:00
La riduzione dei termini di accertamento è accessibile solo ai contribuenti che garantiscono la veridicità dei dati dichiarati per gli studi di settore, stabilendo che la trasparenza e l'affidabilità dei dati sono requisiti imprescindibili per ottenere i relativi benefici (Cass. 5 novembre 2024 n. 28457).
La Cassazione ha approfittato di quello che, in fin dei conti, è un obiter dictum (dando ragione, comunque, al contribuente per altre motivazioni), per dettare un importante e condivisibile principio di diritto sul tema della riduzione dei termini di accertamento in caso di adeguamento spontaneo agli studi di settore. I benefici spettano finché le informazioni fornite dei modelli dichiarativi sono corrette, secondo il principio in base al quale in tema di accertamento a mezzo studi di settore, la riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui all'art. 43 c. 1 DPR 600/73, prevista dall'art. 10 c. 9 DL 201/2011, presuppone la fedele esposizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, sicché detta riduzione non è applicabile nel caso in cui, anche successivamente allo spirare del termine ridotto, si accerti la non veridicità dei dati forniti dal contribuente.
Nel caso specifico, si tratta di una problematica in via di estinzione, stante l'introduzione degli ISA al posto degli studi di settore, con la principale novità che i primi non possono essere utilizzati autonomamente per fondare un accertamento induttivo o analitico induttivo. Tuttavia, la questione affrontata dalla Cassazione è sostanzialmente riproponibile anche per gli ISA, vertendo sulla effettività dei benefici in caso di punteggio ISA elevato oggi, mentre allora (all'epoca dei fatti trattati dalla ordinanza di Cassazione) si trattava della riduzione dei termini di decadenza per l'accertamento in caso di adeguamento spontaneo alle presunzioni reddituali degli studi di settore.
In questo contesto, l'ordinanza n. 28457/2024 in esame pone l'accento sull'importanza della trasparenza e della veridicità dei dati dichiarati dai contribuenti. In questa sede la Corte ha chiarito che tale beneficio non è applicabile in caso di dichiarazioni infedeli, anche qualora l'infedeltà emerga successivamente al decorso del termine ridotto, ormai spirato. Andando anche oltre il mero dato letterale dell'art. 10 c. 9 e 10 DL 201/2011 (conv. in L. 214/2011).
Interpretazione estensiva delle cause di decadenza dai benefici degli studi di settore
L'ordinanza n. 28457/2024 della Corte di Cassazione pone in evidenza un principio fondamentale in materia di riduzione dei termini di accertamento, introducendo chiarimenti rilevanti sul tema della veridicità dei dati dichiarati dai contribuenti. La pronuncia è di particolare interesse per coloro che aderiscono ai regimi premiali degli studi di settore e – di riflesso – pone un principio di diritto che si riverbera sugli ISA, trattandosi due strumenti presuntivi “gemelli” (o forse “cugini”, date anche le differenze di finalità), creati entrambi per incentivare una gestione fiscale responsabile e trasparente. La Corte, pur decidendo a favore del contribuente per altre ragioni connesse al cd. Accertamento prematuro, ha incidentalmente specificato che la riduzione dei termini di accertamento può essere concessa esclusivamente in presenza di dati degli studi di settore veritieri, anche qualora l'infedeltà emerga solo dopo il decorso del termine – teoricamente – ridotto per la congruità del contribuente.
Infatti, in base ai commi 9 e 10 del citato art. 10, i contribuenti che risultano congrui e coerenti agli studi di settore possono accedere a una riduzione di un anno nei termini per l'accertamento fiscale. Secondo le indicazioni della Cassazione, tale agevolazione, come stabilito dall'art. 43 c. 1 DPR 600/73 per le imposte sui redditi e dall'art. 57 c. 1 DPR 633/72 per l'IVA, è subordinata alla veridicità dei dati dichiarati. La ordinanza ha chiarito che questo requisito è essenziale: qualsiasi discrepanza o infedeltà dei dati, come la dichiarazione di costi fittizi o l'uso di fatture false, comporta la revoca del beneficio, anche se l'irregolarità viene scoperta successivamente al decorso del termine ridotto.
Ciò è valido anche se la congruità non è fisiologica, per i ricavi effettivamente prodotti, ma generata dal contribuente attraverso l'adeguamento spontaneo. Tale pratica consisteva nell'integrare i ricavi o compensi fino ad essere conformi ai parametri indicati negli studi, godendo così della riduzione dei termini di accertamento, a condizione che non vi fossero violazioni tali da richiedere una denuncia per reati fiscali, stando al tenore letterale dell'art. 10 sopra citata. Con l'ordinanza n. 28457/2024 , la Corte ha chiarito che, anche nel caso di adeguamento spontaneo, la riduzione dei termini è comunque valida, ma strettamente subordinata alla fedeltà dei dati degli studi di settore, indipendentemente dalla denuncia di reato tributario. La dichiarazione infedele viene, pertanto, considerata retroattivamente come inidonea al godimento dei vantaggi premiali, cercando di porre così un freno ad una problematica piuttosto complessa connessa alla verifica dei dati rilevanti per gli studi di settore. Non va dimenticato che questo punto è fortemente critico circa le possibilità di controllo in capo all'amministrazione finanziaria, trattandosi di dati fattuali spesso autodichiarati dal contribuente e di difficile -se non impossibile - verifica, poiché non connessi alle banche dati su cui in genere avvengono gli incroci informatici di informazioni.
I riflessi su benefici degli ISA in caso non veridicità dei relativi dati
Il principio di diritto summenzionato si presta ad interpretazioni estensive, specie per gli ISA, introdotti con il DL 50/2017, come evoluzione degli studi di settore con il fine di creare un nuovo strumento per misurare l'affidabilità fiscale dei contribuenti. Gli ISA attribuiscono un punteggio ai contribuenti in base a variabili economiche e settoriali. Per limitare il ragionamento al campo della riduzione dei termini di accertamento, un punteggio di almeno 8 consente ai contribuenti di ottenere la riduzione dei termini da cinque a quattro anni. Questo meccanismo è stato concepito per premiare i contribuenti trasparenti e affidabili, favorendo una fiscalità più equilibrata e sostenibile, con la stessa logica Dell'anticipazione della decadenza per l'accertamento in capo i contribuenti in regola con gli studi di settore.
Su questa premessa, si può desumere che la pronuncia della Cassazione in argomento si rifletta anche nel contesto degli ISA: anche per i contribuenti che raggiungono un punteggio ISA elevato, la riduzione dei termini è condizionata alla correttezza delle informazioni fornite. Il beneficio offerto dagli ISA non è quindi automatico, ma richiede che le dichiarazioni siano fedeli e rispondenti alla realtà economica del contribuente. Qualora emergano discrepanze, anche post-adeguamento e anche dopo il decorso del termine ridotto, la riduzione dei termini viene annullata, anche per accertamenti avvenuti oltre la scadenza abbreviata. Questo principio di trasparenza e fedeltà sancito dalla Cassazione rafforza il quadro normativo, confermando che solo i contribuenti pienamente conformi ai propri obblighi dichiarativi possono accedere ai vantaggi del regime ISA.
Conseguenze della pronuncia della Cassazione
La sentenza, subordinando il beneficio della riduzione dei termini alla veridicità dei dati dichiarati, introduce un principio di compliance rigoroso che ha l'obiettivo di scoraggiare comportamenti evasivi, sia con gli ISA sia con gli studi di settore. La revoca retroattiva dei benefici premiali in caso di dichiarazioni infedeli rappresenta una misura deterrente, volta a incentivare La formulazione veritiera dei dati ISA, che invece vengono spesso adattati (e alterati) forzosamente dal contribuente al fine di migliorare il punteggio, vista l'estrema difficoltà di una loro verifica puntuale da parte dell'amministrazione. Il sistema premiale, infatti, non deve essere inteso come un'automatica garanzia di riduzione dei controlli, ma piuttosto come una misura di incentivo destinata a premiare l'affidabilità effettiva e sostanziale
Le implicazioni di questa ordinanza si estendono anche agli ISA, dove il punteggio di affidabilità non basta da solo a garantire i benefici se non è accompagnato dalla veridicità dei dati dichiarati. In definitiva, l'ordinanza rafforza l'idea che il sistema fiscale italiano, con l'introduzione di strumenti come gli ISA, punta a una compliance basata sulla fiducia e sulla trasparenza.
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