martedì 12/11/2024 • 06:00
Con Provv. AE 31 ottobre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2024 n. 263, è estesa agli incaricati della riscossione dei tributi e delle altre entrate locali la possibilità di utilizzare le procedure telematiche per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni.
redazione Memento
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2024 n. 263, il Provv. AE 31 ottobre 2024 che consente agli incaricati della riscossione dei tributi e delle altre entrate locali di richiedere ai conservatori dei registri immobiliari le formalità ipotecarie mediante l'applicazione del modello unico informatico.
Ambito di applicazione
Le procedure telematiche per la registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, per la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale, sono estese, in regime di facoltatività, ai soggetti affidatari, ai sensi dell'art. 52 c. 5 lett. b) D.Lgs. 446/97, per tutte le formalità da essi richieste relativamente alla riscossione delle entrate locali, anche tributarie.
In regime transitorio di facoltatività, tali soggetti possono trasmettere per via telematica, utilizzando le medesime procedure, il titolo da presentare ai conservatori dei registri immobiliari, secondo le modalità di cui al provvedimento interdirigenziale del 21 dicembre 2010, in quanto compatibile.
Abilitazione al servizio telematico
L'invio telematico delle formalità avviene tramite l'applicazione “Modello unico informatico” (Mui) del portale dell'Agenzia delle Entrate. La presentazione dei documenti per l'aggiornamento della banca dati ipotecaria si affianca così alla presentazione tramite la piattaforma Sister.
Gli utenti accedono alle applicazioni presenti nel portale mediante le credenziali Spid, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica.
Le funzionalità finalizzate all'aggiornamento della banca dati ipotecaria permettono la trasmissione del Mui, i controlli sulla documentazione trasmessa e il prelievo delle ricevute e del certificato di eseguita formalità (duplo).
Restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalità
Per tutte le formalità trasmesse per via telematica nell'ambito delle procedure in oggetto, il certificato di eseguita formalità è sottoscritto dal conservatore ovvero da suo delegato con firma digitale che ne attesta le relative funzioni e viene restituito al richiedente tramite il servizio telematico.
Specifiche tecniche
Per la trasmissione telematica delle formalità e dei titoli di cui al provvedimento in oggetto sono utilizzate le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento interdirigenziale 17 marzo 2016.
Fonte: Provv. AE 31 ottobre 2024 (GU 9 novembre 2024 n. 263)
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