lunedì 04/11/2024 • 15:08
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 4 novembre 2024 n. 215, ha chiarito che le indennità corrisposte a esperti nazionali distaccati (END) non cost free non sono generalmente da considerarsi retribuzione e, pertanto, non rientrano nel reddito di lavoro dipendente.
redazione Memento
Le indennità corrisposte agli END non cost free (esperto nazionale distaccato) sono destinate a coprire, su base forfettaria, le spese di soggiorno degli END nel luogo in cui vengono distaccati; in nessun caso vanno considerate come una retribuzione corrisposta dalla Commissione (art. 17 Decis. UE 6866/2008). Con la risposta n. 215 del 4 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Ministero, al pari delle altre Amministrazioni riguardo al proprio personale END, in qualità di sostituto d'imposta, deve verificare, di volta in volta, se ai propri dipendenti distaccati in qualità di END non cost free si rendano applicabili disposizioni sovrannazionali da cui si evinca l'esenzione da imposizione. Solo qualora non risulti applicabile alcuna disposizione di esenzione, il Ministero è tenuto ad assoggettare a tassazione le suddette indennità di sussistenza nella misura prevista dall'art. 51 c. 8 DPR 917/86, applicando la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente.
Si ricorda che l'art. 51 c. 1 DPR 917/86 stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. principio di onnicomprensività).
Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50%. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50% (art. 51 c. 8).
Si ricorda, infine, che l'END è un funzionario messo a disposizione della Commissione da un'amministrazione pubblica nazionale dei Paesi membri dell'UE, per un periodo in genere non superiore a due anni con possibilità di proroga fino a quattro anni. Gli END possono essere assegnati a una qualsiasi delle sedi in cui lavorano gli agenti della Commissione. Durante il distacco, l'Organismo internazionale non diviene datore di lavoro dell'END, il quale resta alle dipendenze della propria amministrazione di origine. Pertanto, l'END non percepisce uno stipendio da parte dell'UE.
Esistono due figure distinte di END:
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- Consulente del lavoroRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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