sabato 02/11/2024 • 06:00
La Cassazione penale 24 settembre 2024 n. 35714 conferma la fortissima attenzione dei Giudici al rispetto delle misure di sicurezza a garanzia dei lavoratori: non sono ammessi comportamenti negligenti, perché le norme mirano a salvaguardare l’incolumità dei dipendenti anche dai rischi derivanti dai loro comportamenti disattenti, imprudenti o disobbedienti.
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Il diritto inalienabile ed assoluto della sicurezza dei lavoratori viene prima di tutto: questo il nocciolo della sentenza della Cassazione Penale n. 35714/2024, pubblicata il 24 settembre 2024.
Il fatto
Il caso che affronta la Cassazione riguarda un incidente in fabbrica di un operaio. Il lavoratore veniva travolto da un carrello elevatore mentre percorreva a piedi una zona del fabbricato destinato allo stoccaggio della merce. Nell'incidente, il dipendente in somministrazione lavoro riportava la frattura di una gamba e restava assente dal servizio per circa due mesi. La Corte di Appello di Brescia riconosceva il datore di lavoro, anche nella sua qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, responsabile del reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina antiinfortunistica, condannandolo inoltre al risarcimento del danno.
L'azienda sostanzialmente impugna la sentenza per due motivi:
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