giovedì 31/10/2024 • 14:56
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 31 ottobre 2024 n. 214, ha chiarito quale imposta di registro si applica all'atto notarile di rettifica e conferma di atto nullo. Nel caso di specie, la rettifica ridefinisce notevolmente l'oggetto dell'atto rettificato.
redazione Memento
Con la risposta n. 214 del 31 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che all'atto di rettifica e conferma di atto nullo, che nel caso di specie non si limita alla mera rettifica in quanto assume una portata innovatrice dell'assetto giuridico preesistente e modificativa rispetto all'atto rettificato, si applica l'imposta di registro proporzionale del 3%.
Si ricorda che il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato (art. 59 bis L. 89/13).
L'art. 46 DPR 380/2001 prevede che gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento di diritti reali, relativi a edifici o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
Nel caso di specie, l'istante produce una bozza di atto denominato “Rettifica e conferma di atto nullo” ai sensi del quale risulta che gli eredi intendono correggere l'errore materiale relativo alla data di nascita della parte acquirente (de cuius) del terreno di cui all'atto di compravendita stipulato e confermare urbanisticamente il suddetto atto di provenienza al fine di sanare la nullità del citato atto e la conseguente invalidità della relativa nota di trascrizione.
La bozza dell'atto di rettifica e conferma dà contezza anche dell'esistenza, al momento del trasferimento, di un fabbricato, incorporato al suolo, che non era stato espressamente menzionato. Non si tratta, quindi, di una mera rettifica, in quanto viene modificata una parte essenziale del contratto.
Come chiarito dall'AE, all'atto in questione si ritiene applicabile l'imposta di registro nella misura proporzionale del 3% prevista per gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
Detta aliquota del 3% è da applicare al valore del bene o del diritto oggetto dell'atto in esame che, trattandosi di beni immobili, si intende il valore venale in comune commercio.
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