mercoledì 30/10/2024 • 06:00
In caso di cambio appalto, l'indennità del preavviso è dovuta anche se il CCNL prevede il passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa l'appalto a quella che subentra. In questo caso, infatti, la risoluzione non può essere consensuale. A stabilirlo è la Cassazione con ordinanza 21 ottobre 2024 n. 27140.
Nel caso in esame la Corte distrettuale rigettava l'appello proposto da un Consorzio contro la sentenza che l'aveva condannato a pagare a 11 dipendenti la somma richiesta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre accessori, con compensazione delle spese processuali.
Per quanto di nostro interesse, veniva accertato che il rapporto di lavoro intercorrente tra i lavoratori e la Cooperativa loro datrice di lavoro si era risolto il 31 gennaio 2016 a seguito della cessazione dell'appalto e che essi, in applicazione della normativa contrattuale che prevede il passaggio ad altre società, erano stati assunti dal Consorzio subentrante nel contratto di appalto dal giorno successivo. La cessazione del rapporto con la Cooperativa era avvenuta, secondo la Corte, per un fatto estraneo alla loro volontà, essendo riconducibile alle vicende della stessa ed inquadrabile nella fattispecie del recesso datoriale, con il conseguente loro diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
A conferma della sua tesi, la Corte richiamava la sentenza n. 21092/2014 che aveva ritenuto sussistente l'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso anche nelle ipotesi di passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto a quella che subentra nello stesso appalto. Inoltre, la Corte evidenziava che nella fattispecie del cambio appalto previsto dal CCNL di settore non vi era cessione del contratto di lavoro, il quale ai sensi dell'articolo 1406 c.c. avrebbe richiesto il consenso del lavoratore ceduto, bensì cessazione del rapporto di lavoro con il precedente appaltatore ed instaurazione del nuovo rapporto con l'appaltatore subentrante.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso in cassazione il Consorzio, con tre motivi, a cui resistevano i lavoratori con controricorso.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione investita della causa, innanzitutto, conferma che, ai sensi dell'art. 2118 c.c., il preavviso ha lo scopo di attenuare le conseguenze dell'interruzione del rapporto per chi subisce il recesso, venendo ad avere una funzione retributiva-indennitaria. In presenza di un licenziamento privo di giusta causa e con applicazione della mera tutela indennitaria, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso compensa il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. Pertanto, stante la diversità di funzioni, esso non è incompatibile con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo.
L'art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato, eccezion fatta per il licenziamento per giusta causa. Ne deriva che l'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta nell'ipotesi di cambio appalto, anche se il CCNL di settore prevede il passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa l'appalto a quella che subentra.
In questo contesto, la Corte di Cassazione sottolinea che la risoluzione del contratto per cessazione dell'appalto (a cui ha fatto seguito un cambio appalto) non può essere mai considerata alla stregua di una risoluzione consensuale, derivando da un fatto che è relativo alla sfera ed alla gestione dell'impresa. Nessuna corresponsabilità può essere attribuita al lavoratore che al riguardo non manifesta alcuna volontà.
Ciò che rileva, invece, è che il primo rapporto viene risolto a seguito della cessazione dell'appalto e comunque per un fatto rientrante nella sfera giuridica della società datrice di lavoro e quindi per una sua iniziativa. Tant'è che la società avrebbe potuto, in alternativa, mantenerlo in servizio ed adibirlo ad altro appalto o attività, poiché non è previsto alcun obbligo di risolvere il rapporto di lavoro con gli addetti ai medesimi appalti.
Non esiste, oltretutto, continuità nei due rapporti di lavoro, quello instaurato in seguito al cambio appalto è un nuovo rapporto di lavoro che presuppone l'estinzione del primo e, quindi, non vi è spazio neppure per la configurabilità giuridica di una cessione del contratto di lavoro.
Non rileva neanche il fatto che il lavoratore ha lavorato in conseguenza del cambio appalto dal giorno seguente alla cessazione dell'appalto. Ciò in quanto l'indennità sostitutiva del preavviso spetta quand'anche il lavoratore licenziato abbia trovato un impiego immediatamente dopo il recesso.
È, infatti, l'eventualità del danno che crea l'obbligo di un periodo di preavviso in caso recesso unilaterale, in mancanza del quale scatta l'obbligo dell'indennità sostitutiva. Il preavviso non ha efficacia reale, il rapporto si estingue immediatamente e su di esso non hanno alcuna influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti e l'indennità sostitutiva ha natura retributiva ed indennitaria.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato e le spese di lite seguono la soccombenza.
Fonte : Cass. 21 ottobre 2024 n. 27140
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Mario Cassaro
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