lunedì 28/10/2024 • 06:00
La libertà aziendale nell’utilizzo dello smart working è attenuata dal riconoscimento del diritto alla priorità per le richieste di lavoro in modalità agile presentate da alcune categorie di soggetti più bisognosi di tutela. Nessun limite invece per i lavoratori over 65. Come e quando il datore di lavoro è tenuto ad applicare i criteri di priorità?
Dal 1° aprile 2024 lo smart working è tornato ad essere una libera scelta delle parti, datore di lavoro e lavoratore.
Chiusa definitivamente la parentesi pandemica con le sue regole speciali, il datore di lavoro può ora decidere se e quando fare ricorso allo smart working e il lavoratore, a sua volta, può scegliere liberamente se prestare o meno la propria attività lavorativa in modalità agile, concordando con l'azienda tempi e modalità di esecuzione della prestazione nel rispetto (principalmente) delle norme di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.
La libertà aziendale è però attenuata dal riconoscimento, ad opera del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, del diritto alla priorità per le richieste di esecuzione del lavoro in modalità agile presentate da alcune categorie di soggetti più bisognosi di tutela.
Nessun limite invece, ma solo una semplice raccomandazione, è contenuto nel decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, in vigore dal 19 marzo 2024, a favore dei lavoratori over 65.
Come e quando il datore di lavoro è tenuto ad applicare i criteri di priorità previsti dal legislatore?
Analizziamo nel concreto le varie possibilità, fornendo utili risposte e soluzioni.
Ma prima occorre partire inquadrando l'istituto del lavoro agile la cui disciplina generale è contenuta nella legge 22 maggio 2017, n. 81 (Capo II).
Definizione di lavoro agile e accordo individuale
Il lavoro agile o smart working è, per definizione legale, una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa”.
La prestazione di lavoro in modalità agile è resa, dispone l'articolo 18 della legge n. 81 del 20217:
Il Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021 ha definito le linee generali di indirizzo che la contrattazione collettiva, nazionale e aziendale e/o territoriale deve seguire per l'attuazione concreta delle disposizioni nei diversi contesti aziendali.
Richieste prioritarie di accesso al lavoro agile
L' articolo 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 105/2022, modificando l'articolo 18 della legge n. 81 del 2017, obbliga i datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulino accordi individuali per l'applicazione del lavoro agile a riconoscere, in ogni caso, priorità alle richieste presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore:
Ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. è caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura:
che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento.
In aggiunta, l'articolo 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 105/2022, novellando l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede che i lavoratori dipendenti che fruiscano:
hanno diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile alle stesse condizioni di cui prima o ad altre forme di lavoro flessibile, ferme restando le eventuali previsioni più favorevoli (relative al ricorso alla modalità di lavoro agile) della contrattazione collettiva.
In quest'ultimo caso, va detto che, in base alla formulazione letterale, il criterio di priorità concerne solo le ipotesi in cui il soggetto fruisca effettivamente dei suddetti permessi.
Non è chiaro invece se il medesimo criterio di priorità possa applicarsi estensivamente anche ai lavoratori in situazione di disabilità grave che, per disposizione di legge (comma 6, articolo 33), possono usufruire alternativamente degli stessi permessi.
Sanzioni per condotte discriminatorie
Il legislatore prevede, in capo al datore di lavoro, delle specifiche sanzioni atte a prevenire condotte discriminatorie a danno dei lavoratori che intendano ricorrere al lavoro agile, a prescindere dalla sussistenza o meno di un criterio di priorità.
Nel dettaglio, è fatto divieto di sanzionare, demansionare, licenziare, trasferire o sottoporre a modalità organizzativa con effetti negativi (diretti o indiretti) sulle condizioni di lavoro. Ogni misura adottata in violazione delle disposizioni di legge è nulla.
Resta inoltre fermo il generale divieto di discriminazione di cui all'art. 2-bis, della L. n. 104/1992, introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 105/2022.
Infine, si prevede una sanzione indiretta: il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo alla fruizione del lavoro agile rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.
Una sanzione, anche quest'ultima, non del tutto secondaria considerando i vantaggi anche economici che discendono dal conseguimento della certificazione della parità di genere (tra tutti, l'esonero contributivo dell'1%, con un limite massimo di 50.000 euro annui di cui all'articolo 5, legge n. 162 del 2021).
Smart working per over 65
Diverso discorso va fatto invece per le misure da adottare a favore delle persone anziane.
Il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, all'articolo 5, non assegna al lavoratore anziano (per definizione dello stesso decreto, la persona che ha compiuto 65 anni) alcuna priorità di accesso al lavoro agile, ma prevede che il datore di lavoro adotti ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti.
LA SOLUZIONE
Le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 presentano alcune criticità applicative.
Il datore di lavoro è sempre obbligato a dare corso alla richiesta di lavoro agile che proviene dai lavoratori a cui è stata assegnata una priorità? Secondo quali criteri? Come comportarsi in presenza di mansioni incompatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile?
A nostro avviso, una soluzione interpretativa può fornircela l'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/1158, che la novella ha recepito.
Tale articolo, in particolare, nel definire dei parametri di riferimento per la legislazione nazionale di ciascun Stato membro, dispone che i datori di lavoro debbano prendere in considerazione le richieste di modalità di lavoro flessibili rispondendo entro un periodo di tempo ragionevole alla luce sia delle proprie esigenze sia di quelle del lavoratore e motivando l'eventuale rifiuto o l'eventuale richiesta di rinvio.
Pertanto, si ritiene possibile operare nel seguente modo.
Datore di lavoro che non adotta il lavoro agile: non è tenuto a dar corso alle eventuali richieste pervenute dai lavoratori, anche se assegnatari di priorità.
Datore di lavoro che adotta il lavoro agile, ma che non riceve richieste prioritarie di esecuzione del lavoro in modalità agile: non è obbligato a destinare al lavoro agile il lavoratore potenzialmente destinatario di priorità.
Datore di lavoro che adotta il lavoro agile, ma valuta le mansioni assegnate al lavoratore incompatibili con lo svolgimento in modalità agile: se il lavoratore non può essere assegnato ad altra mansione diversa che sia compresa nella stessa categoria o area di inquadramento, può motivare l'eventuale rifiuto o l'eventuale richiesta di rinvio.
Datore di lavoro che riceve più richieste di modalità di lavoro agile: se non può, per motivi organizzativi e produttivi, dar corso a tutte le richieste, può osservare i criteri condivisi nel regolamento aziendale o accordo sindacale, se presenti.
Oltre ad aver riguardo alle eventuali regole della contrattazione collettiva, consigliamo infatti la sottoscrizione di accordi aziendali o la redazione di regolamenti aziendali, con le regole da seguire, in concreto, nella gestione delle richieste di esecuzione del lavoro in modalità agile a favore dei lavoratori a cui la legge riconosce una priorità.
La stessa policy potrebbe assegnare, in aggiunta a quelle previste per legge, anche nuove priorità di accesso al lavoro agile.
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