Con delibera del 30 luglio 2024 n. 380 l'ANAC ha sanzionato una nuova fattispecie di whistleblowing dichiarando la natura ritorsiva dei provvedimenti organizzativi assunti dal direttore generale di un ufficio pubblico nei confronti di dirigente che aveva segnalato degli illeciti. L'ANAC ha sanzionato il direttore generale che aveva adottato le deliberazioni ritorsive, e procedendo con il loro annullamento.
La delibera, benché concernente il settore pubblico, appare interessante sotto il profilo delle modalità con cui si dispiegano le tutele per il denunciante.
Ma cos'è il whistleblowing e come funziona nel settore privato.
Cosa è il Whistleblowing
Più familiare nel settore pubblico e di più recente introduzione nel settore privato, il whistleblowing è disciplinato dal d.lgs. 24/2023 e dalle linee guida ANAC.
Trattasi di un sistema di tutele pensato per la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Le denunce non possono riguardare interessi di carattere personale del denunciante o del segnalante, né ambiti specifici disciplinati da specifiche normative, o concernenti la sicurezza nazionale, o coperti da segreto, o riguardanti la magistratura.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali.
Soggetti protetti
Sono protetti dalla disciplina non solo i lavoratori dipendenti pubblici e privati, ma anche gli autonomi, i volontari, gli stagisti, i liberi professionisti, gli azionisti, le persone con poteri di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza.
Le misure di protezione, inoltre, non si applicano solo ai denuncianti ma anche ai soggetti ad essi vicini (facilitatori; alle persone del medesimo contesto lavorativo; ai colleghi di lavoro o che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà della persona segnalante; enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone).
Sotto il profilo temporale le tutele si estendono prima del rapporto di lavoro e si conservano anche successivamente.
I datori di lavoro
I datori di lavoro devono attivare canali di segnalazione interna, sentite le rappresentanze e le organizzazioni sindacali, che garantiscano la riservatezza.
In talune specifiche ipotesi la segnalazione può essere anche esterna.
I datori di lavoro devono anche ottemperare alla normativa in materia di privacy, adeguare il modello organizzativo 231 e gestire secondo le previsioni di legge la conservazione delle segnalazioni.
Quali sono le tutele
La legge prevede specifiche tutele per il denunciante sia in ambito sostanziale che processuale.
Le tutele non sono garantite quando é accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali ipotesi alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.
Tutele sostanziali
La tutela sostanziale si concreta principalmente nel divieto diritorsione; costituiscono ritorsioni:
a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
e) le note di merito negative o le referenze negative;
f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Tutele processuali
Sotto il profilo più squisitamente processuale, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere, si assiste, pertanto, ad un'inversione dell'onere probatorio.
In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria, se tali persone dimostrano di aver effettuato, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
Misure di sostegno
È istituto presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.
Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
L'autorità giudiziaria ovvero l'autorità amministrativa cui la persona segnalante si è rivolta al fine di ottenere protezione dalle ritorsioni può richiedere all'ANAC informazioni e documenti in ordine alle segnalazioni eventualmente presentate.
Gli enti e le persone protette possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.
Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative.
Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsioni sono nulli.
Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate in sede protetta (art. 2113 c.c.).
Licenziamenti
Le persone licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro.
L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.
Limitazioni della responsabilità
Non è punibile l'ente o la persona denunciante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:
- coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello specificamente previsto dalla legge (art. 1, comma 3),
- o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali
- ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione.
È esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.