venerdì 18/10/2024 • 15:27
L’INPS, con Mess. 18 ottobre 2024 n. 3456, fornisce alcune precisazioni relative agli elementi che rientrano all’interno del calcolo della retribuzione media globale giornaliera (RMGG).
redazione Memento
Con il Mess. 18 ottobre 2024 n. 3456, l'INPS precisa quali sono gli elementi che rientrano a far parte della retribuzione media globale giornaliera (RMGG), ai fini del calcolo dell'indennità di malattia.
In merito alla valorizzazione dell'elemento imponibile è stato chiarito che, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative (l'art. 6 D.Lgs. 314/97), l'esposizione dell'imponibile del mese di riferimento è effettuata in applicazione del principio di competenza, con imputazione, al lordo, dei redditi maturati nel medesimo mese.
Le eccezioni
Costituiscono eccezione a tale principio le voci tassativamente previste, ossia le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione, per le quali, trovando invece applicazione il principio di cassa, la relativa esposizione è legislativamente consentita nel flusso Uniemens del mese di effettiva corresponsione e con imputazione al medesimo mese.
Concorrono alla determinazione della RMGG le componenti retributive ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile; dalla “retribuzione teorica” sono, invece, da escludere le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro nonostante l'evento di malattia.
Poiché, l'indennità di malattia è, infatti, determinata sulla base della retribuzione persa, non sono utili, anche se assoggettate a contribuzione, le voci retributive corrisposte integralmente dal datore di lavoro anche in presenza dell'evento di malattia; a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere escluse l'indennità sostitutiva del preavviso, gli importi dovuti per ferie e festività non godute e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell'indennità giornaliera di malattia.
La particolarità per l'indennità per ferie non godute
Ai fini della determinazione della “retribuzione teorica” per il calcolo delle indennità di malattia, tale indennità sostitutiva è utile - in misura pari alle giornate di riposo maturate nella singola mensilità di riferimento - ove costituente componente retributiva normalmente presente nella retribuzione mensile per la fruizione dei periodi di riposo compensativo, indipendente dal momento di effettiva corresponsione.
Diversamente, l'indennità sostitutiva dei riposi compensativi non fruiti prima della cessazione del rapporto di lavoro/sbarco, in applicazione dei generali principi di ordine previdenziale sulla natura compensativa del mancato guadagno propria delle indennità di malattia, è esclusa dagli elementi utili alla determinazione della “retribuzione teorica”.
Gli adempimenti del datore del lavoro
Qualora la monetizzazione delle ferie, dei permessi e dei riposi compensativi intervenga nel mese di dicembre, i datori di lavoro potranno, quindi, tenerne conto nella denuncia dei contributi di pertinenza del mese di gennaio. Al fine di garantire la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell'anno “X” e quella soggetta a contribuzione, i datori di lavoro sono tenuti a utilizzare la variabile retributiva “AUMIMP” nelle denunce di gennaio o febbraio dell'anno “X” + 1.
Se, in un momento successivo a quello dell'assolvimento dell'obbligazione contributiva le ferie, i permessi o i riposi compensativi vengono effettivamente fruiti, il contributo già versato non è più dovuto e può essere recuperato attraverso l'uso delle variabili FERIE e ROL oppure operando con i flussi regolarizzativi (DM/vig).
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