Valutazioni economiche e aspetti fiscali tra digitale e sostenibilità
Il Metaverso è un ambiente virtuale condiviso e persistente che integra mondi digitali e reali, mentre la blockchain è una tecnologia di registro distribuito che garantisce sicurezza e trasparenza nelle transazioni. Gli smart contract sono invece protocolli digitali che eseguono automaticamente clausole contrattuali quando determinate condizioni sono soddisfatte. Queste innovazioni stanno creando paradigmi economici completamente diversi perché basati su criptoattività, (come gli NFT) proprietà digitali e organizzazioni decentralizzate. Il Decreto Semplificazioni del 2019 ha riconosciuto gli smart contract e la blockchain a livello giuridico, ma manca ancora una regolamentazione organica per le criptovalute. Il futuro Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale (AI Act) influenzerà l'uso dell'IA nei vari settori, richiedendo trasparenza e tracciabilità delle decisioni prese dagli algoritmi. La supervisione costante dei sistemi di IA e la verifica della loro conformità alle normative vigenti diventano fondamentali.
Intangible Assett
Alla luce della opportunità e necessità di misurare e valutare le attività di un'impresa che opera con Assets intangibili come Marchi o Brevetti e considerando le deroghe emergenti dalla normativa europea di recente emanazione è necessario misurare e valutare il Capitale Umano che sottende agli Assets intangibili che vediamo a bilancio nelle imprese. Bisogna determinare se sia possibile generare una “gentile spinta” che consente a coloro che sono “sensibili all'intelligenza umana” di operare con le nuove tecnologie, tra cui l'Intelligenza Artificiale. Come dire: “dalla calcolatrice all'intelligenza artificiale” come strumenti da gestire e non subire per poter approcciare ad uno nuovo e più entusiasmante modus di svolgere le attività professionali, sempre secondo il paradigma dell'Economia Civile, esplorando OPPORTUNITA' e OBBLIGHI connessi alla sostenibilità finanziaria, sociale e ambientale tenendo presente la normativa e le connessioni tra quest'ultima e la prassi attualmente presente sul mercato e quanto potrà esser svolto potenzialmente in futuro.
Metaverso verticale, orizzontale e globale
Il Metaverso verticale potrebbe essere definito come la tendenza che c'è ai giorni nostri di creare “mondi” di realtà virtuale a sé stati partendo appunto dallo sviluppatore fino ad arrivare al fruitore finale. Possono essere quindi siti web, app, specifici software che riproducono esperienza di realtà virtuale personalizzate mono settoriali. Quando ci sarà un mondo fruibile tramite la realtà virtuale a livello globale che coinvolgerà molti settori e utenti, in questo caso potremo a quel punto parlare di Metaverso Orizzontale che potrebbe essere anche dato dall'unione di diversi Metaversi verticali. Pensiamo al Metaverso non più come il fine ma il mezzo che con il passare degli anni potrebbe configurarsi in un unico o principale Metaverso Globale utilizzato dalla maggior parte degli utenti e che ormai ricomprenderà tutti i servizi e i settori.
Settori del metaverso in cui si può ipotizzare di investire
Oggi il Metaverso vuole dire soprattutto GAMING , gli stessi visori VR sono venduti per lo più per questa applicazione.. Ma estendiamo il raggio d'azione a qualcosa di più ampio (che comprende anche i videogiochi) quindi pensiamo di più alla macro area dell'intrattenimento. Questo, sarà probabilmente il primo settore trainante e di sviluppo nei prossimi anni. C'è poi tutto il settore della socialità che andrà totalmente ad innovarsi (come già molti esperti ipotizzano) con il settore dei social network versione Web2 oggi ancora in auge ma destinato ad un declino quando il grosso degli utenti si trasferiranno su nuovi sistemi già oggi in fase di sperimentazione sul Web 3 che sarà anche strettamente legato alla frequentazione degli spazi nella realtà virtuale.
Il settore del commercio nuovamente si rivoluzionerà! CI saranno città, negozi, centri commerciali visitabili virtualmente per fare acquisti o per provare direttamente in prodotti con esperienze immersive. Inoltre è possibile che una parte del commercio online che sia B2B o B2C potrà essere strettamente legato allo sviluppo, alla creazione o anche semplicemente alla vendita specializzata di prodotti digitali utilizzabili nella quotidianità del mondo immersivo.
Riguardo al settore dei viaggi nel prossimo futuro si pensa che il Metaverso permetterà di visitare alcuni luoghi con un'esperienza talmente immersiva in modo da vivere realmente una città o altri luoghi come se fossimo realmente lì e questo non sarà solo ideato per svolgere un'attività di gaming o svago ma potrà anche essere utilizzato per svolgere attività di business per incontrare magari una o più persone sotto forma di avatar in vari spazi virtuali.
Riguardo le realtà immobiliari presenti nel Metaverso, che è oggi un mercato non regolamentato basato su immobili, appezzamenti o lotti di terra virtuale messi a disposizione da delle piattaforme. Possedere uno spazio immobiliare virtuale significa commercialmente avere una vetrina nella quale è possibile fare e-commerce, mettere in mostra oggetti acquistati per rivenderli, ospitare eventi di socializzazione dietro pagamento o semplicemente invitare gli amici.
Imposizione diretta delle cripto-attività
Per le persone fisiche le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%) a patto che il reddito non sia conseguito nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente.
Imposizione indiretta delle cripto-attività
La disciplina Iva delle cripto-attività non può essere univoca e prescindere da una valutazione case by case finalizzata innanzitutto a individuarne e valutarne, mediante un approccio look through (corollario è la prevalenza della sostanza sulla forma), la reale natura, la loro funzione nella pratica e gli scopi per i quali sono effettivamente utilizzate, andando dunque al di là del nome a esso attribuito dall'emittente anche per finalità commerciali. Questa è l'indicazione che viene fornita dalla Circolare 30/2023 dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha fornito le prime indicazioni di ordine generale in merito alla tematica “senza alcuna pretesa di esaustività”. Infatti, dopo aver compreso la natura della cripto-attività bisognerà verificare se rispetta i requisiti propri della disciplina IVA, disciplina formatasi nel 1972.
Imposta di successione
In dottrina si è delineato il nuovo concetto di “patrimonio digitale/eredità digitale”. La categoria di “bene digitale” è ovviamente eterogenea e comprende sia beni aventi rilievo personale o affettivo (ad esempio le fotografie sui drive), sia beni a contenuto patrimoniale aventi valore economico (criptovalute, credenziali di accesso ai wallet e piattaforme…).Non ci sono dubbi circa il fatto che cadano in successione (o che possano essere oggetto di donazione), MA si aprono profili di delicatezza nella pratica (applicazione leggi estere, condizioni specifiche per gli accessi ai servizi…) che rendono necessaria una pianificazione successoria idonea al trasferimento delle informazioni utili per accedere ai crypto-assets.
Imposta di bollo e imposta sul valore delle cripto-attività
A partire dall'1.1.2023 anche le cripto-attività sono soggette all'imposta di bollo o, alternativamente ad un'imposta sul valore delle cripto-attività che riprende per buona parte la normativa dell'IVAFE. Le due imposte hanno punti in comune (ad esempio l'aliquota nella misura proporzionale del 2 per mille) che hanno in qualche caso generato confusione, ma sono tra loro alternative (oltre che ad avere caratteristiche diverse). Sul punto è intervenuto da ultimo l'interpello 181 del 12/09/2024. Indipendentemente dall'applicazione dell'imposta di bollo o quella sul valore restano fermi gli obblighi dichiarativi ai fini del monitoraggio (RW o W) e gli obblighi di pagamento dell'imposta sulle plusvalenze.
"Economia 4.0: le potenzialità del metaverso e della blockchain per le imprese. Valutazioni economiche e aspetti fiscali tra digitale e sostenibilità", Webinar organizzato dall'ODCEC di Brescia in collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre.
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