Regime di non imponibilità IVA: quando non si applica
Con la risposta n. 205 del 16 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che alle prestazioni svolte nei porti da soggetti diversi da quelli che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale non si applica il regime di non imponibilità IVA.
Nel caso di specie, in due porti di rilevanza economica internazionale devono essere fatti dei lavori di manutenzione da soggetti diversi da quelli che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale. Trattasi, ad esempio, di servizi di ingegneria (progettazione ed altre indagini preliminari, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo, verifica) e di altre prestazioni connesse all'esecuzione dei lavori (collegio consultivo tecnico, consulenti, commissioni di gara, rilievi/accertamenti/indagini, prove e verifiche tecniche, lavori esclusi dall'appalto, ecc.). L'AE ha chiarito che in questo caso non si applica il regime di non imponibilità IVA.
Come precisato anche nella Ris. AE 31 marzo 2008 n. 118/E, per la manutenzione portuale, ai fini della non imponibilità IVA, infatti, le prestazioni possono essere rese solamente da determinati soggetti:
- appaltatore principale a favore del committente di tali opere;
- subappaltatore all'appaltante dei lavori di manutenzione portuale;
- coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato, anche se non riconducibile immediatamente alle figure tipiche dell'appalto e del subappalto (es. prestazioni realizzate dai consorziati a favore della società consortile, aggiudicataria dei lavori di appalto).
Si ricorda che per i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari è previsto il regime di non imponibilità ai fini IVA (art. 9 c. 1 n. 6 DPR 633/72).
Osservazioni
Ai fini della non imponibilità IVA si richiede, da un lato, che le prestazioni siano rese in un determinato luogo (porto, aeroporto, ecc.) e, dall'altro, che esse rientrino tra quelle svolte ordinariamente nel predetto luogo, e nello specifico che le stesse siano direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti ovvero all'attività di movimentazione di beni o di persone nonché di assistenza ai mezzi di trasporto che viene ordinariamente svolta nel luogo stesso (cfr. Ris. AE 23 novembre 2000 n. 176/E e Ris. AE 14 settembre 2007 n. 253/E). Inoltre, i servizi in esame devono presentarsi come complessi interventi strutturali da realizzare su impianti già esistenti, aventi come fine immediato il loro funzionamento e la loro manutenzione ovvero il loro ammodernamento, ampliamento, ecc. (Ris. AE 31 marzo 2008 n. 118/E).
Fonte: Risp. AE 16 ottobre 2024 n. 205