venerdì 11/10/2024 • 14:14
Con Risp. 11 ottobre 2024 n. 201, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito al trattamento IVA della ripartizione dei contributi GSE al Produttore non appartenente alla Comunità energetica (CER).
redazione Memento
L'istante è una società che opera nella progettazione, realizzazione esercizio e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica, a fonte convenzionale e rinnovabile, e di impianti fotovoltaici (di seguito “Produttore”).
Il Produttore è proprietario di un impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili, con potenza pari a 99,18 kW, che rileva ai fini della configurazione della Comunità Energetica X (di seguito, “CER”), costituita dal Produttore unitamente ad altri soggetti, alla quale il Produttore ha conferito mandato senza rappresentanza per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR.
I contributi si sostanziano nel diritto a percepire dal GSE, per un periodo di 20 anni, una tariffa incentivante commisurata tanto all'energia condivisa dalla Comunità, quanto alla restituzione di componenti tariffarie a fronte dell'evitata trasmissione dell'energia in rete che queste configurazioni consentono.
Poiché il regolamento organico della CER stabilisce la condivisione dei contributi tra i partecipanti alla medesima (nello specifico: 45% spetta al Produttore; 45% è assegnato in misura proporzionale all'autoconsumo condiviso di ciascun associato; il restante 10%, rimane alla CER a copertura dei suoi costi di funzionamento), l'istante chiede chiarimenti in merito alla rilevanza o meno ai fini IVA di tali somme.
Con la Risp. AE 20 gennaio 2022 n. 37, era stato già chiarito che le somme corrisposte dal GSE a una CER a titolo di tariffa incentivante e di restituzione delle componenti tariffarie sono escluse dal campo di applicazione IVA, in quanto equiparabili a contributi a fondo perduto, percepito dal soggetto referente del gruppo di autoconsumo collettivo o dalla comunità energetica in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore.
Nel caso prospettato dall'istante, quindi, si tratterebbe di stabilire se tali somme mantenga lo stesso trattamento ai fini IVA quando la CER le ripartisce tra i suoi membri e, nello specifico, nel rapporto CER – Produttore, in virtù del mandato senza rappresentanza che il quest'ultimo ha conferito a CER.
Secondo il parere dell'AE, tuttavia, per valutare la rilevanza o meno ai fini IVA delle somme percepite dall'istante, occorre piuttosto soffermarsi sulla loro natura e, in particolare, sulla causale di detto pagamento.
Infatti, mentre secondo l'istante la corresponsione delle somme avviene a titolo di ripartizione dei benefici economici ottenuti dalla CER, dall'esame della documentazione prodotta in sede di interpello, risulta che la ripartizione economica dei benefici spetta agli associati (di cui non fa parte l'istante essendo “produttore terzo” ) e che la spettanza di una quota al Produttore sia, invece, stabilita quale contropartita dell'impegno da parte dello stesso di metter a disposizione della Comunità l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, che sarà detenuto dalla CER e gestito dal Produttore.
Tali considerazioni portano l'Agenzia a concludere che le somme corrisposte dalla CER al Produttore hanno natura di corrispettivo e quindi sono rilevanti ai fini IVA.
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