venerdì 11/10/2024 • 14:30
Con Risp. 11 ottobre 2024 n. 200, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di conferimenti di partecipazioni e fusione per incorporazione delle conferitarie, relativamente alla valutazione antiabuso.
redazione Memento
La società ALFA s.r.l., una holding di partecipazioni e gestione immobiliare, richiede un parere riguardo la possibile presenza di un abuso del diritto (ai sensi dell'articolo 10bis della legge n. 212 del 2000) relativo a un'operazione di fusione. Prima della fusione, la società ha effettuato due distinti conferimenti di partecipazioni. La società detiene integralmente le partecipazioni di BETA, conferite dal principale azionista, TIZIO. Prima di questo conferimento, TIZIO aveva creato BETA attraverso un altro conferimento delle partecipazioni in due altre società, GAMMA s.r.l. e DELTA s.r.l.
Entrambi i conferimenti sono stati effettuati da TIZIO utilizzando il regime fiscale nota come "a realizzo controllato" (articolo 177, comma 2, del Tuir). La società intende ora fondere BETA, portando a una semplificazione della catena partecipativa e un'ottimizzazione delle risorse e dei flussi finanziari. ALFA s.r.l. richiede un parere sull'applicabilità della fattispecie di abuso del diritto in relazione alla progettata fusione e, in particolare, se ciò possa comportare la negazione del regime "a realizzo controllato" con l'applicazione conseguente del criterio del "valore normale" di cui all'articolo 9 del Tuir.
La risposta delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate precisa che affinché un'operazione possa essere considerata abusiva, devono essere soddisfatte tre condizioni:
L'Agenzia, inoltre, precisa che le operazioni in questione potrebbero effettivamente costituire un abuso a causa della loro progettazione finalizzata a ottenere un beneficio fiscale senza una reale motivazione economica.
Nel dettaglio, l'Agenzia conclude che la sequenza di operazioni sembra essere strutturata principalmente per trasferire azioni in modo neutro dal punto di vista fiscale, il che potrebbe essere considerato un tentativo di aggirare le normali implicazioni fiscali di tali trasferimenti. Le operazioni non dimostrano un'attività economica sostanziale al di là dei benefici fiscali cercati.
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Luciano Sorgato
- CommercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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