venerdì 11/10/2024 • 11:05
L’INAIL, con Circ. 10 ottobre 2024 n. 31, riepiloga il nuovo regime sanzionatorio previsto in caso di sanzioni e omissioni contributive (introdotto dal Decreto PNRR: DL 19/2024 conv. in L. 56/2024) e in vigore dal 1° settembre 2024.
redazione Memento
Con Circ. 10 ottobre 2024, l'INAIL riepiloga il nuovo regime sanzionatorio previsto in caso di sanzioni ed omissioni contributive (introdotto dal Decreto PNRR: DL 19/2024 conv. in L. 56/2024) e in vigore dal 1° settembre 2024.
Premessa
L'art. 30, commi da 1 a 4, DL 19/2024 conv. in L. 56/2024 ha modificato il regime delle sanzioni civili stabilito dall'art. 116, commi 8 (omissioni ed evasioni contributive), 10 (oggettive incertezze) e 15 (riduzione delle sanzioni civili), L. 388/2000.
Le modifiche, in sintesi, prevedono:
Sanzioni civili per omissioni contributive
L'omissione contributiva, prevista dall'art. 116, comma 8, lettera a), L. 388/2000 è l'inadempienza consistente nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.
Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto PNRR in esame, per le omissioni contributive dal 1° settembre 2024 si applica il seguente regime:
1) se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;
2) negli altri casi, continua a essere dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
Sanzioni civili per evasioni contributive
Il regime sanzionatorio per l'evasione contributiva, anche a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, continua a comportare l'applicazione di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, con il tetto del 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La riforma, inoltre, conferma il regime più favorevole in caso di spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi o premi purché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia spontanea.
In questa fattispecie continua ad applicarsi, in luogo della sanzione per evasione, la sanzione civile prevista per le omissioni contributive, pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
In questo caso si applica, in luogo della sanzione per evasione, una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.
In entrambe le ipotesi di pagamento, entro trenta o novanta giorni, la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza.
Sanzioni civili per situazioni debitorie rilevate d'ufficio dagli enti impositori o a seguito di verifiche ispettive
Se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione, si applica a seconda dei casi la sanzione civile per:
Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
La nuova disposizione prevede che a decorrere dal 1° settembre 2024, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali (art. 1284 c.c.), in luogo della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti con applicazione del tetto del 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Tabella riepilogativa
Condotta |
Data pagamento |
Misura sanzione |
Condizioni |
---|---|---|---|
Omissione |
Entro 120 giorni dalla scadenza in unica soluzione |
Sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (ORP), con tetto del 40 per cento |
- |
Oltre 120 giorni dalla scadenza |
Sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (ORP) maggiorato di 5,5 punti con tetto del 40 per cento |
- |
|
Spontanea regolarizzazione entro 12 mesi |
Entro il termine fissato dall'Istituto, in unica soluzione o con pagamento rateale |
Sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento (ORP) maggiorato di 5,5 punti con tetto del 40 per cento |
Subordinata al versamento della prima rata |
Entro 60 giorni dal termine fissato dall'Istituto, in unica soluzione o con pagamento rateale |
Sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento (ORP) maggiorato di 7,5 punti con tetto del 40 per cento |
Subordinata al versamento della prima rata |
|
Evasione |
- |
Sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, con tetto del 60 per centro |
- |
Situazione debitoria rilevata d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive |
Entro il termine fissato dall'Istituto, in unica soluzione o con pagamento rateale |
In caso di omissione, sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (ORP) con tetto del 40 per cento ridotta al 50 per cento |
Subordinata al versamento prima rata |
Entro il termine fissato dall'Istituto, in unica soluzione o con pagamento rateale |
In caso di evasione, sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, con tetto del 60 per cento ridotta al 50 per cento |
Subordinata al versamento prima rata |
|
Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze |
Entro il termine fissato dall'Istituto |
Interessi legali |
- |
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